Le referenze bancarie hanno unicamente natura giuridica di mezzo di prova del requisito di partecipazione nelle gare pubbliche.
Le referenze bancarie hanno unicamente natura giuridica di mezzo di prova del requisito di partecipazione nelle gare pubbliche.
Le referenze bancarie hanno unicamente natura giuridica di mezzo di prova del requisito di partecipazione nelle gare pubbliche.
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Bando – Requisiti di partecipazione – Referenze bancarie – Natura di mezzo di prova.
Le referenze bancarie non sono un requisito di partecipazione, bensì un mero mezzo di prova (in quanto tali discrezionalmente valutabili dalla stazione appaltante), volte a dimostrare il possesso del requisito della capacità economica, tant’è che hanno ad oggetto non già la prestazione di una garanzia bensì la comunicazione di notizie riservate sulle qualità dei rapporti in atto con gli istituti creditizi, quali la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti l’assenza di situazioni passive. Tuttavia, se espressamente individuate dalla lex specialis come specifico mezzo di prova, l’impresa partecipante non può arbitrariamente indicare un diverso strumento. Né la qualificazione di nullità della suddetta clausola suggerita da una circolare ANAC è vincolante per il giudice amministrativo, per il quale addirittura neanche i precedenti giurisdizionali lo sono. (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 1° settembre 2023, n. 8122; sez. V, 19 marzo 2022, n. 1936.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, REQUISITI di partecipazione
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, BANDO (disciplinare, lettera di invito, alternativi)
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri