Nell'impugnazione degli esiti di una procedura concorsuale va offerta la prova di resistenza, se non si mira ad ottenerne la rinnovazione integrale.
Nell'impugnazione degli esiti di una procedura concorsuale va offerta la prova di resistenza, se non si mira ad ottenerne la rinnovazione integrale.
Nell'impugnazione degli esiti di una procedura concorsuale va offerta la prova di resistenza, se non si mira ad ottenerne la rinnovazione integrale.
Università – Ricercatore – Concorso – Impugnazione – Interesse al ricorso – Prova di resistenza – Perimetro applicativo
Nel giudizio promosso dal candidato avverso i risultati di una procedura concorsuale, ove le censure siano dirette a contestare le modalità di attribuzione dei punteggi e non ad ottenere la riedizione dell’intera procedura, è necessario dimostrare, a pena di inammissibilità del gravame, l'ottenimento del bene della vita, ossia la collocazione in posizione utile in graduatoria (c.d. prova di resistenza). A tal fine, non è sufficiente la generica prospettazione circa la possibilità di recuperare un determinato punteggio, in quanto grava sul ricorrente l’onere di fornire un principio di prova con un calcolo dei criteri di attribuzione che, in caso di accoglimento, determinerebbe per lui un vantaggio concreto e attuale. Tale onere non può essere eluso mediante il richiamo al c.d. interesse strumentale, che postula la deduzione di censure strutturali, suscettibili di travolgere l’intera procedura. (1).
Università – Ricercatore – Concorso – Impugnazione – Thema decidendum – Ampliamento postumo – Inammissibilità
Nel giudizio promosso dal candidato avverso i risultati di una procedura concorsuale, le censure concernenti la mancata predeterminazione e pubblicazione dei criteri operativi ovvero la loro pesatura postuma, ove introdotte per la prima volta con memoria difensiva non notificata, ampliano il thema decidendum e sono pertanto inammissibili, dovendo essere proposte contestualmente al ricorso introduttivo o mediante motivi aggiunti, ove i vizi siano emersi in corso di causa a seguito di produzione della parte resistente. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6414; sez. III, 14 ottobre 2022, n. 8773; T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. I, 19 gennaio 2026, n. 55; T.a.r. per la Campania, sez. V, 28 novembre 2025, n. 7715; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 31 luglio 2025, n. 2499.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini.
In termini generali, sul divieto di ampliamento della causa petendi a mezzo di memorie difensive, Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2025, n. 2285; sez. III, 9 dicembre 2024, n. 902; sez. VI, 10 luglio 2024, n. 6150.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
UNIVERSITÀ, RICERCATORE
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten