L’esonero dall’autorizzazione paesaggistica per le opere interne non si applica all’intervento che modifica la sagoma del fabbricato.

L’esonero dall’autorizzazione paesaggistica per le opere interne non si applica all’intervento che modifica la sagoma del fabbricato.


Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Autorizzazione paesaggistica – Esonero – Opere interne – Sagoma – Modifica – Esclusione

 

L’esonero dall’autorizzazione paesaggistica previsto dal punto A.1 dell’allegato A al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, per le opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso, non si applica all’intervento che, mediante una rimodulazione volumetrica, modifichi la sagoma e l’aspetto esteriore del fabbricato (nella specie, trasformazione di un casolare adibito a deposito rurale in civile abitazione, con riduzione del lato breve e incremento del lato lungo della pianta). (1).


In motivazione il T.a.r. ha precisato che: i) le previsioni del d.P.R. n. 31 del 2017, che individuano gli interventi in aree vincolate sottratti all’autorizzazione paesaggistica per assenza di impatto sul bene tutelato, hanno natura regolamentare. Esse vanno interpretate in conformità al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione di qualsiasi estensione analogica; ii) la riconducibilità di un intervento all’allegato A o all’allegato B del d.P.R. n. 31 del 2017 va accertata con un’interpretazione logico-sistematica di carattere finalistico. Le deroghe si applicano ai soli interventi di lieve entità, inidonei per tipologia, caratteristiche e contesto a pregiudicare i valori paesaggistici.


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 14 settembre 2026, n. 6885, secondo cui l’esonero di cui al punto A.1 non si applica al mutamento di destinazione d’uso il cui progetto preveda anche opere esterne soggette ad autorizzazione paesaggistica. Nella specie si trattava di via di accesso, area di parcheggio e copertura in tegole alla napoletana a servizio di un fabbricato trasformato in officina di autoriparazione. Nello stesso senso: T.a.r. per la Campania, sez. IV, 9 gennaio 2026, n. 129; T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 7 dicembre 2022, n. 3309; 27 gennaio 2022, n. 216. Sulla natura regolamentare e sul divieto di interpretazione estensiva del d.P.R. n. 31 del 2017: Cass. pen., sez. III, 20 dicembre 2023, n. 50766. In dottrina: i) CARPENTIERI, Interesse paesaggistico e procedimenti autorizzativi, in www.giustamm.it, 30 settembre 2021. Secondo l’autore, la voce A.1 dell’allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017, che sottrae all’autorizzazione paesaggistica le «Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso», ricomprende anche gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora non incidenti su elementi edilizi di rilevanza paesaggistica; ii) COMMANDATORE, La percepibilità dell’intervento edilizio e la sua (ir-)rilevanza paesaggistica, in Urbanistica e appalti, 2024, 517. Secondo l’autore, «l’esonero dall’autorizzazione paesaggistica portato dalla voce A.1 dell’allegato A) di tale d.P.R. n. 31/2017 delle “Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso” sembra assumere valenza puramente ricognitiva ribadendo l’indifferenza (rafforzata nuovamente dall’utilizzo del termine “comunque” che assume la valenza semantica già esposta) per le qualificazioni edilizio-urbanistiche, diventando così irrilevante la riconducibilità dell’intervento nell’ambito delle categorie di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d), d.P.R. n. 380 del 2001 nonché della trasformazione di superfici accessorie in superfici utili».
 


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

BENI culturali, paesaggistici e ambientali

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri