Associazione religiosa tra militari: legittimo il diniego di assenso, l’assistenza spirituale nelle Forze armate è riservata a Concordato e intese.

Associazione religiosa tra militari: legittimo il diniego di assenso, l’assistenza spirituale nelle Forze armate è riservata a Concordato e intese.


Militare – Associazione – Assenso del Ministro della difesa – Discrezionalità

 

Premesso che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1471 e 1475, comma 1, c.m., ai militari è sempre consentito l’esercizio del culto di qualsiasi religione, mentre la partecipazione ai riti resta subordinata alle esigenze di servizio, la costituzione di associazioni o circoli fra militari è invece subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa. Tale assenso è espressione di ampia discrezionalità, anche di opportunità, sulla compatibilità dell’associazione con l’ordinamento militare. La limitazione non è irragionevole né contrasta con l’art. 52 Cost., in ragione della specificità dell’ordinamento militare. (1).



 

Militare – Religione (libertà di) e culti ammessi – Associazione – Diniego del Ministro della difesa – Legittimità

 

È legittimo il diniego, ai sensi dell’art. 1475, comma 1, c.m., alla costituzione di un’associazione tra militari e civili a carattere religioso il cui scopo prevalente sia l’assistenza spirituale nell’ambito delle Forze armate, unita ad attività di proselitismo. La disciplina dell’assistenza spirituale e dell’associazionismo religioso nell’ordinamento militare è infatti riservata, ai sensi degli artt. 7 e 8 Cost. e dell’art. 1471, comma 5, c.m., a due fonti: per la religione cattolica, al Concordato lateranense e ai relativi accordi attuativi; per le altre confessioni religiose, alle intese con lo Stato. Ne consegue che, tramite l’assenso ministeriale, non può trovare ingresso una disciplina diversa, e non occorre una valutazione di proporzionalità nel bilanciamento degli interessi coinvolti (nella specie, l’associazione era rivolta principalmente al personale di fede protestante). (2).


In motivazione la sezione: i) ha precisato che le intese con le confessioni diverse dalla cattolica, anche di matrice evangelica, disciplinano soltanto la libertà di professare la propria religione e la tutela dei pastori o ministri di culto. Esse non prevedono un’organizzazione religiosa nell’ambito militare né tutelano l’associazionismo religioso. Le intese richiamate sono: l. 11 agosto 1984, n. 449; l. 12 aprile 1995, n. 116; l. 29 novembre 1995, n. 520. Diversamente, per la religione cattolica è prevista una specifica organizzazione facente capo all’Ordinario militare (artt. 17 e 1533 c.m., come modificati a seguito della legge 22 aprile 2021, n. 70); ii) ha escluso il contrasto con l’art. 11 CEDU, che consente espressamente restrizioni legittime all’esercizio della libertà di associazione da parte dei membri delle forze armate. Ha escluso anche il contrasto con l’art. 12 CDFUE, che non contiene alcuna previsione di tutela integrale di tale diritto nell’ambito delle Forze armate; iii) ha ritenuto inammissibile la censura di disparità di trattamento rispetto all’Associazione per l’assistenza spirituale alle Forze armate (PASFA). La censura era stata dedotta per la prima volta in appello, essendo contenuta in primo grado solo in una memoria non notificata (artt. 101 e 104 c.p.a.). La censura è stata ritenuta comunque infondata per difetto di identità di situazioni, perché la PASFA opera nell’ambito dell’Ordinariato militare; iv) trattandosi di atto plurimotivato, ha ritenuto sufficiente la legittimità del presupposto motivazionale fondato sulla disciplina delle intese. Ne ha fatto derivare la carenza di interesse alle ulteriori censure.


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri