Divieto di duplicazione del giudizio di annullamento e limiti al sindacato del giudice amministrativo in pendenza del ricorso per cassazione.

Divieto di duplicazione del giudizio di annullamento e limiti al sindacato del giudice amministrativo in pendenza del ricorso per cassazione.


Giustizia amministrativa – Azione di annullamento – Riproposizione della domanda – Pendenza del ricorso per cassazione – Inammissibilità

 

È inammissibile il ricorso con cui sia riproposta, tra le stesse parti, avverso il medesimo provvedimento e per le medesime ragioni, la domanda di annullamento già decisa dal Consiglio di Stato con sentenza impugnata per cassazione, atteso che il divieto di duplicazione del giudizio di annullamento opera anche prima della formazione del giudicato formale, al fine di evitare pronunce contrastanti sulla stessa domanda. (1).


In motivazione il collegio ha precisato che, sebbene la pendenza del ricorso per cassazione escluda il giudicato formale, la controversia non può essere nuovamente introdotta in primo grado solo perché la decisione che ha definito il precedente giudizio è soggetta a impugnazione: la tutela giurisdizionale deve infatti essere esercitata all’interno del sistema degli specifici rimedi previsti contro quella decisione.

 

Giustizia amministrativa – Azione di annullamento – Riproposizione della domanda – Sopravvenienze – Vizi originari del provvedimento – Esclusione

 

La deduzione di nuovi argomenti fondati sulla situazione attuale del ricorrente non consente di riproporre la domanda di annullamento già decisa dal Consiglio di Stato, quando le censure investono pur sempre vizi originari del provvedimento già esaminati nel precedente giudizio. (2).




(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 14 luglio 2022, n. 5966.

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, AZIONE di annullamento

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri