Concessione estrattiva, sospensione cautelare e ricalcolo dei termini e sull'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio.

Concessione estrattiva, sospensione cautelare e ricalcolo dei termini e sull'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio.


Concessioni amministrative – Attività estrattiva – Effetti della sospensione cautelare – Ricalcolo della scadenza concessoria – Rideterminazione dei termini – Natura della nota di ricalcolo

 

Il provvedimento di sospensione cautelare non confermato in sede di merito da parte del giudice amministrativo non determina una proroga bensì un semplice ricalcolo – da parte dell’amministrazione – dei termini di scadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in favore del privato. Detta rideterminazione, pertanto, non assume carattere novativo della concessione autorizzatoria, ma consiste in una mera presa d’atto degli effetti di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo, sopravvenuto nel corso dell’efficacia dell’autorizzazione, in ordine alla concreta data di scadenza della stessa. (1).



 

Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Autorizzazione paesaggistica – Termini di validità del titolo edilizio

 

L'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, ai fini del computo dei termini di validità del titolo edilizio, va valutata alla luce delle successive modificazioni dell'art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004: il termine di efficacia decorre dal momento in cui acquista efficacia il titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento, salvo che il ritardo nel relativo rilascio non sia imputabile all'interessato. (2).


Osserva la sezione come le modifiche intervenute nel tempo sull'art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004 ne abbiano progressivamente ridefinito il regime di efficacia. Con il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, è stato previsto che l'autorizzazione paesaggistica resti efficace per l'intera durata dei lavori, purché questi siano iniziati entro il quinquennio. L'art. 3-quater d.l. 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla l. 7 ottobre 2013, n. 112, ha poi stabilito che i lavori così iniziati possano essere conclusi entro l'anno successivo alla scadenza del quinquennio medesimo. Da ultimo, il d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla l. 29 luglio 2014, n. 106, modificando il comma 4, ha disposto che il termine di efficacia decorra dal momento in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, salvo che il ritardo nel rilascio di quest'ultimo non sia imputabile all'interessato.


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 7 marzo 2018, n. 1464.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

BENI culturali, paesaggistici e ambientali

CONCESSIONI amministrative

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri