La realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è soggetta al bilanciamento con l'interesse alla tutela del paesaggio.
La realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è soggetta al bilanciamento con l'interesse alla tutela del paesaggio.
La realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è soggetta al bilanciamento con l'interesse alla tutela del paesaggio.
Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Interesse paesaggistico – Edilizia e urbanistica – Piano paesaggistico territoriale
La realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggiace sempre al bilanciamento con l’interesse alla tutela del paesaggio, del patrimonio culturale e del territorio, di cui agli artt. 9 e 117 Cost., non esistendo alcuna generalizzata prevalenza dell'interesse energetico su quello paesaggistico. Infatti, l'art. 20 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, nel disciplinare l'individuazione delle aree idonee, richiama espressamente la necessità di tener conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, così rinviando alle prescrizioni contenute nei singoli piani paesaggistici. (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III 11 settembre 2023, n. 8260, per la quale in materia di impianti energetici non rileva l'aspetto nominalistico, ma la questione di ordine sostanziale circa la necessità di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale e paesaggistica tenendo conto delle concrete ed effettive caratteristiche di tali impianti di ultima generazione nel quadro di una disciplina univocamente orientata nel senso della ricerca di scelte amministrative capaci rendere compatibili interessi pubblici comprimari.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
ENERGIA elettrica ed energia in genere, ENERGIA rinnovabile
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri