Giudizio di ottemperanza e correzione dell'errore materiale: non occorre rinotificare il titolo esecutivo se la correzione non riguarda il quantum dovuto.

Giudizio di ottemperanza e correzione dell'errore materiale: non occorre rinotificare il titolo esecutivo se la correzione non riguarda il quantum dovuto.


Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Correzione errore materiale – Obbligo di rinotificazione – Presupposti – Finalità

 

In sede di ottemperanza, l’obbligo di rinotificazione del titolo esecutivo che abbia formato oggetto di correzione dell’errore materiale, ai fini della decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, sussiste, a pena di inammissibilità, soltanto in relazione ai provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro, al fine di consentire all’amministrazione di prendere conoscenza esatta della pretesa esecutiva nella sua misura economica. Tale necessità, invece, non si pone quando la correzione riguarda aspetti attinenti ad obblighi non pecuniari, seguendo in tal caso la tutela esecutiva le regole ordinarie, con deposito, congiuntamente al ricorso per l’ottemperanza, della copia autentica del titolo originario unitamente all’ordinanza di correzione. (1).




(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri