Presupposti e modalità di accertamento dell'abuso di posizione dominante sfruttamento per prezzi eccessivi.
Presupposti e modalità di accertamento dell'abuso di posizione dominante sfruttamento per prezzi eccessivi.
Presupposti e modalità di accertamento dell'abuso di posizione dominante sfruttamento per prezzi eccessivi.
Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Abuso di sfruttamento per imposizione di prezzi di vendita eccessivi – Accertamento – Modalità
In materia di abuso di posizione dominante per prezzi eccessivi, all'Autorità è, in primo luogo, richiesto, attraverso un' analisi statica e strutturale, di accertare il carattere concorrenziale o meno del mercato di riferimento (atteso che, di regola, in un mercato concorrenziale, i prezzi elevati vengono corretti in quanto gli stessi attraggono nuovi operatori determinando un aumento dell’offerta ed un conseguente calo dei prezzi medesimi); accertata la natura sostanzialmente concorrenziale del mercato, l'Autorità deve, in secondo luogo, accertare, in chiave dinamica, se lo stesso non si sia auto-corretto nel tempo e, in caso negativo, se la mancanza di auto-correzione sia attribuibile a fattori strutturali o ad altri fattori (quali la non sostituibilità del prodotto o del servizio con altri analoghi, il verificarsi di effetti di lock-in o "di rete" nei mercati a più versanti ovvero le economie di scala di cui gode il soggetto in posizione dominante). (1).
In relazione alla figura dell'abuso di posizione dominante per prezzi eccessivi la giurisprudenza amministrativa ha osservato che “l’impresa dominante ben può vendere, come avviene per qualunque operatore che persegue uno scopo di lucro, ad un prezzo eccedente i propri costi, ma tale prezzo non può essere esorbitante da tale livello”; tuttavia “appare evidente la difficoltà pratica di determinare a quale livello scatta il discrimine, ovvero quando il livello dei prezzi raggiunge una soglia tale da poterli considerare iniqui. In tale indagine risulta di supporto la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha individuato dei criteri di massima al fine di determinare quando la fissazione di un dato prezzo esorbiti dal legittimo esercizio della libertà contrattuale dell’impresa ed integri invece un abuso, in quanto il prezzo deve considerarsi non equo”; tali criteri “sono riassumibili nel principio che un prezzo è eccessivo laddove non ha alcuna ragionevole relazione con il valore economico del prodotto” (Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2020, n. 1832). Secondo la Corte di giustizia UE, “la verifica per la valutazione dei prezzi eccessivi sviluppata dalla Corte di Giustizia richiede di stabilire se vi sia un’eccessiva sproporzione tra il costo effettivamente sostenuto ed il prezzo effettivamente richiesto e, in caso affermativo, di accertare se sia stato imposto un prezzo non equo, sia in assoluto sia rispetto ai prodotti concorrenti” (Corte di giustizia UE, 14 febbraio 1978, causa C-27/76). La giurisprudenza unionale postula, quindi, una valutazione che può essere scomposta in due fasi: la prima richiede l’accertamento dell’esistenza di un’eccessiva sproporzione tra prezzo e costi e, qualora tale accertamento dia esito positivo, dovrà essere valutata l’iniquità del prezzo in sé stesso, o in confronto con altri; in particolare, nella prima fase occorre stabilire se vi sia una differenza significativa tra il prezzo effettivamente praticato nel mercato rilevante dall’impresa dominante e il prezzo che l’impresa avrebbe ipoteticamente praticato in caso di concorrenza effettiva nel mercato (il «prezzo di riferimento»); tale sproporzione può essere valutata obiettivamente, per esempio, prendendo in considerazione l’entità del margine di profitto dell’impresa dominante, data dal rapporto tra il costo di produzione sostenuto da tale impresa e il prezzo da essa imposto, riconoscendo, tuttavia, la possibilità di ricorrere ad altre e diverse metodologie ritenute congrue al fine di valutare l’esistenza della sproporzione nel caso di volta in volta esaminato; una volta accertata una differenza significativa tra il prezzo effettivamente praticato e il prezzo di riferimento, occorre, poi, stabilire in quale misura tale prezzo effettivo non sia equo, vuoi in assoluto, vuoi rispetto ai prodotti concorrenti; tale seconda fase è volta a stabilire se la differenza di prezzo sia il mero risultato di un uso abusivo del potere di mercato da parte dell’impresa dominante, o la conseguenza di altre ragioni legittime.
Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Termine di avvio del procedimento – Irragionevolezza – Illegittimità – Condizione – Lesione del diritto di difesa
In materia di procedimento antitrust, anche a non voler ritenere applicabile l'art. 14 della l. n. 689 del 1981 in quanto in contrasto con il diritto unionale, la fase preistruttoria deve comunque svolgersi entro un termine ragionevole, da valutarsi in concreto alla luce della complessità del caso e dell’attività effettivamente compiuta, con la conseguenza che è illegittimo il provvedimento adottato all’esito di una fase preistruttoria che si sia protratta irragionevolmente a condizione, però, che tale ritardo abbia concretamente inciso sul diritto di difesa dell’impresa (come accade nell'ipotesi in cui, proprio in ragione del tempo trascorso, sia divenuta più difficile la ricostruzione dei dati economici e contabili rilevanti per contrastare gli addebiti formulati). (2).
Sulla contrarietà del termine fisso ex art. 14 della l. n. 689 del 1981 con il diritto unionale cfr. Corte di giustizia UE, sez. II, 30 gennaio 2025, C-511/23 (oggetto di News UM n. 45 del 30 maggio 2025).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 24 aprile 2025, n. 3530 ha chiarito che, in materia di procedimento antitrust, l'eventuale violazione del principio del termine ragionevole non può giustificare ex se l'annullamento della decisione di accertamento di infrazioni qualora non sia anche accertata la lesione del diritto di difesa delle imprese interessate.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
CONCORRENZA, ABUSO di posizione dominante
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri