Su sindacato della discrezionalità tecnica, ammissibilità CTU e verificazione, appello incidentale improprio, ottemperanza all'ordinanza cautelare.

Su sindacato della discrezionalità tecnica, ammissibilità CTU e verificazione, appello incidentale improprio, ottemperanza all'ordinanza cautelare.


Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Discrezionalità tecnica – Offerte tecniche – Sindacato – Limiti

 

Nel sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali rese dalla commissione giudicatrice nell'ambito di una procedura di evidenza pubblica, il giudice amministrativo può verificare l'attendibilità, la coerenza logica, la correttezza metodologica e la non manifesta irragionevolezza dell'apprezzamento tecnico, ma non può sostituire una propria valutazione a quella dell'organo tecnico, né procedere ad una nuova attribuzione dei punteggi o ad un autonomo giudizio di maggiore meritevolezza delle offerte. Non è pertanto corretta la decisione  che, pur formalmente esercitando un sindacato di legittimità, si traduca in una rivalutazione sostitutiva del merito tecnico-amministrativo, riservato alla stazione appaltante. (1).



 

Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Accertamento del fatto – Discrezionalità tecnica – Sindacato – Presupposti

 

Il principio del pieno accesso del giudice al fatto non implica la piena sostituibilità del giudice all'amministrazione nelle valutazioni tecniche. L'accertamento del fatto storico, della sua esistenza, consistenza e corretta rappresentazione è integralmente sindacabile dal giudice; resta invece riservata all'amministrazione la successiva attività di interpretazione, qualificazione e ponderazione tecnica del fatto medesimo, salvo che risulti inficiata da travisamento, errore manifesto, irragionevolezza o illogicità evidente. (2).



 

Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Verificazione e consulenza tecnica d’ufficio – Funzione – Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Offerte tecniche – Limiti

 

La verificazione e la consulenza tecnica d'ufficio costituiscono strumenti istruttori finalizzati all'accertamento e alla comprensione del fatto tecnico rilevante per la decisione, ma non possono essere utilizzate per sostituire la valutazione tecnico-discrezionale  riservata all'amministrazione o per supplire ad una mancata valutazione; in particolare, con riferimento agli appalti pubblici, non è consentito il ricorso a detti mezzi di valutazione della prova  per  operare una nuova graduazione comparativa delle offerte o una diversa attribuzione dei punteggi. Gli ausili istruttori sono ammissibili solo ai fini della verifica della correttezza dell'iter valutativo e dell'accertamento di eventuali errori macroscopici o travisamenti. (3).


La sentenza ribadisce principi incompatibili con l'utilizzo della consulenza tecnica e della verificazione quale veicolo per far esprimere all'ausiliario un giudizio sostitutivo rispetto a quello della commissione di gara. La ratio si ricava dall'affermazione secondo cui il giudice non può procedere a una nuova valutazione tecnica dell'offerta.

 

Giustizia amministrativa – Appello – Appello incidentale improprio – Parte parzialmente soccombente – Interesse ad agire – Ammissibilità

 

Nel processo amministrativo l'appello incidentale improprio è ammissibile quando sia proposto dalla parte parzialmente soccombente in primo grado al fine di ottenere la riforma dei capi della sentenza ad essa sfavorevoli. L'appello incidentale, se ritualmente e tempestivamente proposto, conserva la sua autonomia rispetto all'appello principale. (4).



 

Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Ordinanza cautelare – Ottemperanza – Effetti

 

Non può configurarsi acquiescenza dell’amministrazione laddove la stessa abbia dato mera esecuzione all'ordinanza cautelare, trattandosi di adempimento imposto dalla provvisoria efficacia del comando giudiziale e, quindi, di comportamento privo di quel carattere volontario, libero e incompatibile con la successiva coltivazione delle proprie ragioni processuali che costituisce il necessario presupposto dell'acquiescenza. (5).




(1) Conformi: Ex multis: Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2026, n. 4294; 23 aprile 2026, n. 3162; 2 aprile 2026, n. 2721; 23 febbraio 2026, n. 1438; 5 agosto 2025, n. 6915; 23 ottobre 2025, n. 8226; 24 agosto 2023, n. 7931; 5 agosto 2022, n. 6939; 28 marzo 2022, n. 2269.

(2) Conformi: ex multis: Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2026, n. 4294; 23 aprile 2026, n. 3162; 2 aprile 2026, n. 2721; 23 febbraio 2026, n. 1438; 5 agosto 2025, n. 6915; 23 ottobre 2025, n. 8226; 24 agosto 2023, n. 7931; 5 agosto 2022, n. 6939; 28 marzo 2022, n. 2269.

(3) Non risultano precedenti negli esatti termini.
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 14 gennaio 2022, n. 258. Cfr, per una ricostruzione esauriente, con richiamo ai precedenti, la recente sentenza Cons. Stato, sez. VI, 8 settembre 2026, n. 6839, secondo cui l'appello incidentale improprio ha ad oggetto un capo diverso da quello investito dall'appello principale e costituisce un autonomo gravame la cui natura incidentale discende unicamente dall'essere stato proposto dopo un precedente appello principale, in applicazione del principio di concentrazione delle impugnazioni ex art. 333 c.p.c.

(5) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2026, n. 6025; sez. VI, 12 ottobre 2021, n. 6847; 1° aprile 2021, n. 2728. Con riferimento all’esecuzione della sentenza di primo grado: Cons. Stato, sez. VII, 30 agosto 2023, n. 8083.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, PROCESSO amministrativo

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri