L'istanza in autotutela non genera alcun obbligo di riesame in capo alla pubblica amministrazione
L'istanza in autotutela non genera alcun obbligo di riesame in capo alla pubblica amministrazione
Atto amministrativo – Autotutela – Riesame – Obbligo di provvedere – Insussistenza
L’istanza di autotutela, volta a provocare un riesame degli atti dell’Amministrazione, non è idonea a provocare un obbligo di provvedere della pubblica amministrazione, la cui inerzia sia stigmatizzabile con ricorso avverso il silenzio. (1).
In motivazione, il collegio ha precisato che in caso di presentazione di istanza di autotutela, l’amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l’amministrazione per la tutela dell’interesse pubblico; non è quindi configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell’an del potere di autotutela e al fatto che, rispetto all’esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 15 gennaio 2025, n. 311; sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4518.
Difformi: Non risultano specifici precedenti difformi.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
ATTO amministrativo, AUTOTUTELA
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri