Sul differimento dell'entrata in vigore della norma che impone la motivazione rafforzata dei giudizi della prova scritta per l'esame di abilitazione forense

Sul differimento dell'entrata in vigore della norma che impone la motivazione rafforzata dei giudizi della prova scritta per l'esame di abilitazione forense


Avvocato – Esame di abilitazione – Professioni intellettuali – Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità

 

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla l. 23 febbraio 2024, n. 18, nella parte in cui differisce anche per la sessione 2024 dell’esame di abilitazione alla professione forense l’entrata in vigore dell’art. 46, comma 5, l. 31 dicembre 2012, n. 247, che impone una motivazione rafforzata dei giudizi sulle prove scritte mediante annotazione di osservazioni positive o negative sugli elaborati; ciò in quanto il reiterato rinvio dell’applicazione di tale disciplina, a fronte della sopravvenuta e significativa riduzione del numero dei candidati, della riduzione delle prove scritte da tre a una e della semplificazione dell’organizzazione delle sottocommissioni, risulta non più coerente con la ratio originaria di tutela del buon andamento e della speditezza dell’azione amministrativa, traducendosi in una misura divenuta irragionevole e sproporzionata rispetto al mutato contesto fattuale e normativo. (1).


La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.
 


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

AVVOCATO, ESAMI

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri