Pratiche commerciali scorrette: sanzione amministrativa pecuniaria, amministrazione giudiziaria e principio del ne bis in idem
Pratiche commerciali scorrette: sanzione amministrativa pecuniaria, amministrazione giudiziaria e principio del ne bis in idem
Pratiche commerciali scorrette: sanzione amministrativa pecuniaria, amministrazione giudiziaria e principio del ne bis in idem
Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Pratiche commerciali scorrette – Sanzione amministrativa pecuniaria – Amministrazione giudiziaria – Bis in idem – Insussistenza
Non viola il principio del ne bis in idem l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per pratica commerciale scorretta nei confronti di un professionista rispetto al quale il giudice ordinario abbia accertato l’insussistenza dei presupposti per disporre l'amministrazione giudiziaria ex art. 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia), trattandosi di interventi pubblici che perseguono finalità assai differenti: preventiva il procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria, sanzionatoria il procedimento per pratiche commerciali scorrette dinanzi all’AGCM. (1).
Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Procedimento per pratiche commerciali scorrette – Procedimento di amministrazione giudiziaria – Autonomia e finalità
L'archiviazione del procedimento di amministrazione giudiziaria non osta all’irrogazione nei confronti del medesimo professionista di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette ai sensi del c.d. codice del consumo, poiché essa attesta esclusivamente il venir meno del rischio di agevolazione di condotte illecite per il futuro, senza implicare alcun giudizio sulla liceità delle condotte pregresse rilevanti ai fini consumeristici. (2).
Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Pratiche commerciali scorrette – Valutazione degli impegni – Disparità di trattamento rispetto ad altro operatore – Non sussiste
Con riguardo alla valutazione da parte dell’AGCM degli impegni presentati ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non sussiste disparità di trattamento tra professionisti operanti nel medesimo settore ove dagli accertamenti disposti emergano differenze fattuali inerenti alla gravità dell’infrazione; il richiamato vizio presuppone, infatti, l’assoluta identità delle situazioni prese in esame, fermo restando che quand’anche la diversità di trattamento fosse in concreto dimostrata, ciò resterebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio di legittimità del trattamento asseritamente deteriore patito. (3).
Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Pratiche commerciali scorrette – Dichiarazioni a contenuto etico – Mancato rispetto delle norme giuslavoristiche a tutela della manodopera – Decettività
Costituisce pratica commerciale scorretta, capace di influenzare il consumatore medio, la diffusione da parte del professionista di dichiarazioni circa l’assunzione di impegni etici - ossia il rifiuto di qualsivoglia pratica che possa anche solo indirettamente ledere gli interessi dei lavoratori o dell’ambiente (ovvero degli altri stakeholder) - concretamente non assolti, potendo la dichiarazione etica influire sulla decisione di un consumatore tra due prodotti concorrenti di pari prezzo e qualità analoga. Pertanto, i messaggi dal contenuto etico debbono essere veritieri, rischiando altrimenti il professionista di guadagnare una positiva reputazione, in assenza dell’effettivo impegno (e quindi senza il doveroso esborso economico). (4).
Nel caso di specie, il T.a.r. per il Lazio ha ritenuto illecita la condotta di una nota impresa di moda che, da un lato, dichiarava di garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori lungo l’intera filiera produttiva e, dall’altro, avallava le condotte dei fornitori che sub-appaltavano la realizzazione delle commesse ad opifici (anche abusivi) che impiegano la manodopera con modalità manifestamente illecite (es. in violazione delle disposizioni in materia di lavoro, nonché di quelle in tema di salute e sicurezza nei relativi luoghi).
(1) Conformi: Conformi: Corte Edu, sez. I, 13 febbraio 2025, n. 47269/18; Cass. pen., sez. V, 20 febbraio 2025, n. 7090; Cass. pen., sez. VI, 13 febbraio 2025, n. 6090.
(2) Conformi: Cass. pen., sez. VI, 26 luglio 2021, n. 29213.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 12 maggio 2026, n. 3718; T.a.r. per il Lazio, sez. I, 13 giugno 2025, n. 11642.
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 28 aprile 2026, n. 3298.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ garante della concorrenza e del mercato
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri