Alcuni principi in materia di avvalimento, grave illecito professionale e valutazione dell'anomalia dell'offerta
Alcuni principi in materia di avvalimento, grave illecito professionale e valutazione dell'anomalia dell'offerta
Alcuni principi in materia di avvalimento, grave illecito professionale e valutazione dell'anomalia dell'offerta
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Avvalimento – Avvalimento di garanzia – Contenuto del contratto – Indicazione specifica di beni patrimoniali – Necessità – Esclusione
Nell'avvalimento di garanzia, avente ad oggetto i requisiti di capacità economico-finanziaria (quale il fatturato globale), il contratto non deve recare la puntuale indicazione di beni patrimoniali determinati, essendo sufficiente che emerga l'impegno dell'ausiliaria a mettere a disposizione la propria complessiva solidità finanziaria a presidio dell'amministrazione, vincolo rafforzato dal regime di responsabilità solidale ex art. 104, comma 7, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. La previsione di figure di supervisione amministrativa o contabile non muta la natura giuridica del contratto in avvalimento tecnico-operativo. (1).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Avvalimento – Avvalimento di garanzia – Debiti previdenziali dell'ausiliaria – Causa di esclusione – Limiti
Il mero indebitamento previdenziale dell'impresa ausiliaria, in assenza delle condizioni tassative di crisi o dissesto strutturale indicate dall'art. 94, comma 5, lett. d), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, ecc.), non può fondare l'esclusione dell'operatore, ostandovi il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall'art. 10, comma 2, del medesimo decreto. (2).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Verifica dell'anomalia dell'offerta – Natura del giudizio – Carattere globale e sintetico – Sindacato giurisdizionale
Il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta (artt. 108 e 110 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) ha per oggetto un giudizio globale e sintetico sull'attendibilità e sulla sostenibilità complessiva della proposta contrattuale, e non la caccia a singole e specifiche inesattezze nelle voci di costo. Le contestazioni dei concorrenti che si risolvono in una lettura parcellizzata e atomistica dei singoli elementi non sono idonee a scalfire la valutazione dell'amministrazione, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o macroscopica erroneità fattuale. (3).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Cause di esclusione non automatica – Grave illecito professionale – Causa di esclusione non automatica – Sindacato giurisdizionale – Limiti
In materia di contratti pubblici, il sistema delineato dagli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, configura il grave illecito professionale quale causa di esclusione non automatica, la quale rimette alla stazione appaltante un giudizio complesso, concreto e motivato sull’idoneità dei fatti a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore economico. Rispetto a tale ampio margine di discrezionalità tecnico-amministrativa, il sindacato del giudice amministrativo è di tipo estrinseco, limitandosi alla verifica dell'assenza di travisamento dei fatti, di macroscopici vizi motivazionali o di assoluta irragionevolezza, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione. (4).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Cause di esclusione non automatica – Risoluzione contrattuale per grave inadempimento – Limite temporale di rilevanza – Dies a quo – Individuazione – Effetto dell'impugnazione giurisdizionale – Esclusione
Ai sensi dell'art. 96, comma 10, n. 3) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le cause di esclusione non automatica derivanti da risoluzioni contrattuali per grave inadempimento hanno rilevanza per tre anni decorrenti dalla "data di commissione del fatto", la quale coincide con la data di adozione del provvedimento risolutorio formale. Per espressa disposizione dell'art. 96, comma 11, del medesimo decreto, l'eventuale impugnazione giurisdizionale del provvedimento di risoluzione non rileva ai fini della decorrenza del triennio, restando del tutto ininfluente la data della successiva sentenza di conferma della legittimità dell'atto. La ratio della norma risiede nell'esigenza di evitare che l'utilizzo strumentale dei rimedi processuali sottragga indefinitamente il fatto pregresso alla valutazione delle stazioni appaltanti. Decorso il triennio dall'atto risolutorio, l'operatore economico non è più tenuto a dichiarare la vicenda nel DGUE. (5).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Conformi: Consiglio di Stato, sez. V, 29 aprile 2025, n. 3610.
(5) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, AVVALIMENTO
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri