Accesso difensivo e segnalazione alle Forze dell'ordine: limiti all'ostensibilità del nominativo del segnalante

Accesso difensivo e segnalazione alle Forze dell'ordine: limiti all'ostensibilità del nominativo del segnalante


Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Accesso difensivo – Segnalazioni alle Forze dell’ordine – Richiesta di accesso al nominativo del segnalante – Necessaria dimostrazione del nesso di strumentalità – Genericità delle esigenze difensive – Diniego legittimo

 

Il diritto di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non consente l’ostensione del nominativo dell’autore di una segnalazione alle Forze dell’ordine sulla base del mero intento, genericamente prospettato, di intraprendere azioni legali nei suoi confronti. L’accesso ai dati identificativi del segnalante presuppone, infatti, la dimostrazione concreta del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la posizione giuridica che l’istante intende tutelare. In tale valutazione l’amministrazione deve altresì considerare le esigenze di riservatezza del controinteressato e verificare che la richiesta non sia sorretta da finalità meramente ritorsive. (1).




(1) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. V, 20 marzo 2026, n. 1926; Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2023, n. 9031; T.a.r. per il Lazio, sez. V-ter, 13 luglio 2023, n. 11835.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

ATTO amministrativo, ACCESSO ai documenti

ATTO amministrativo

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri