Sugli obblighi informativi a carico degli organismi di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d’autore
Sugli obblighi informativi a carico degli organismi di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d’autore
Sugli obblighi informativi a carico degli organismi di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d’autore
Diritti d’autore – Obblighi informativi – Utilizzatori – Organismi di gestione collettiva – Reciprocità – Violazione – Inesigibilità
In materia di di diritto di autore gli obblighi informativi gravanti sugli utilizzatori nei confronti degli organismi di gestione collettiva operanti su mandato di artisti, interpreti ed autori, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35 (attuativo della direttiva n. 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014), non hanno carattere assoluto, ma si atteggiano in termini di reciprocità e interdipendenza rispetto agli obblighi informativi, di trasparenza e collaborazione gravanti sugli stessi organismi ex artt. 22 e 27 del medesimo decreto. Ne consegue che l’inadempimento, da parte dell’organismo di gestione collettiva, degli obblighi di comunicazione relativi, tra l’altro, alle tariffe applicabili e alla propria rappresentatività, vale a rendere inesigibile l’adempimento degli speculari obblighi informativi dell’utilizzatore, in quanto impedisce lo svolgimento di un negoziato trasparente e su basi paritarie. (1).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
DIRITTI d’autore
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri