Sui presupposti per l'adozione della sentenza in forma semplificata e sull'applicabilità del rito appalti in una procedura di project financing

Sui presupposti per l'adozione della sentenza in forma semplificata e sull'applicabilità del rito appalti in una procedura di project financing


Giustizia amministrativa – Rito speciale appalti – Sentenza in forma semplificata – Presupposti

 

È legittima la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nel rito appalti quando: i) siano rispettati i termini processuali dimezzati previsti dalla disciplina speciale; ii) il collegio abbia previamente dato avviso alle parti della possibile decisione immediata; iii) il contraddittorio possa ritenersi integro, non rilevando la mancata costituzione di una parte regolarmente evocata; iv) non emergano esigenze istruttorie decisive, essendo la valutazione circa la completezza del quadro istruttorio rimessa al giudice. (1).



 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Concessioni – Project financing – Seconda fase – Procedura aperta – Rito appalti – Applicabilità

 

La seconda fase della procedura di project financing, finalizzata alla scelta del concessionario mediante gara, integra una procedura di affidamento disciplinata dal codice dei contratti pubblici ed è soggetta al rito speciale appalti di cui all’art. 120 c.p.a., con conseguente applicazione del termine decadenziale di trenta giorni per l’impugnazione del bando e degli atti di gara; resta irrilevante, a tal fine, la circostanza che l’affidamento comporti anche l’occupazione o gestione di beni demaniali, la quale non incide sulla natura della procedura.  (2).


In motivazione la sezione ha rilevato che: i) solo la prima fase del project financing (scelta del promotore) è assoggettata al rito ordinario, mentre la seconda costituisce vera e propria gara; ii) la procedura, anche se avente ad oggetto concessione demaniale marittima, resta qualificata dalla lex specialis come affidamento ex d.lgs. n. 36/2023; iii) la disciplina processuale applicabile discende dalla natura della procedura come risultante dagli atti di gara e non dall’oggetto materiale dei beni coinvolti.

 

Giustizia amministrativa – Errore scusabile – Presupposti

 

La rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a. ha natura eccezionale e richiede la sussistenza di oggettive incertezze normative o giurisprudenziali, ovvero di gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte; non può essere riconosciuta quando il quadro normativo e la lex specialis siano chiari né quando l’inosservanza del termine discenda da scelte organizzative o comportamenti imputabili alla parte stessa. (3).


In motivazione la sezione ha chiarito che: i) la chiara qualificazione della procedura negli atti di gara esclude ogni dubbio sull’applicabilità del rito appalti; ii) la costituzione tardiva di un’associazione o vicende organizzative interne non integrano un impedimento oggettivo; iii) l’istituto della rimessione in termini è di stretta interpretazione e non può essere utilizzato per eludere la decadenza derivante da termini processuali perentori.


(1) Conformi: In generale sui presupposti per la pronuncia con sentenza in forma semplificata: Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2025, n. 8190, secondo cui non rileva la rinuncia all'istanza cautelare; sez. V, 13 giugno 2025, n. 5196; sulla non rilevanza della costituzione di tutte le parti, purché regolarmente evocate in giudizio: Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2025, n. 6731; sulla completezza dell'istruttoria: Cons. Stato, sez. V, 1 luglio 2025, n. 5681.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 14 novembre 2025, n. 8928 e richiami ivi; 21 maggio 2025, n. 4359.

(3) Conformi: Per la natura eccezionale e la stretta interpretazione dell’istituto della rimessione in termini, ex multis: Cons. Stato, sez. VI, 1 aprile 2026, n. 2647; sez. VII, 11 novembre 2025, n. 8824; sez. V, 5 novembre 2024, n. 8821; 29 dicembre 2023, n. 11312; 30 dicembre 2022, n. 11721; sez. IV, 8 novembre 2022, n. 9797; 7 novembre 2022, n. 9731; sez. V, 20 dicembre 2021, n. 8458; sez. II, 4 ottobre 2021, n. 6623; sez. VI, 23 agosto 2021, n. 5985; sez. III, 20 ottobre 2020, n. 6344; sez. V, 3 maggio 2019, n. 2864; sez. III, 25 gennaio 2018, n. 529; sez. V, 28 luglio 2015, n. 3710; sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3162; cfr. anche, per fattispecie d’irricevibilità, sez. V, 23 dicembre 2020, n. 8268).


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione

GIUSTIZIA amministrativa, RITO speciale (elettorale)

GIUSTIZIA amministrativa, ERRORE scusabile

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri