Spetta al Consiglio dei ministri la competenza ad accertare la responsabilità disciplinare di un prefetto in quiescenza

Spetta al Consiglio dei ministri la competenza ad accertare la responsabilità disciplinare di un prefetto in quiescenza


Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Procedimento disciplinare – Prefetto – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza

 

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 123 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che attribuisce la competenza a pronunciarsi sulla decadenza del direttore generale per motivi disciplinari al Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 3, 4, 24, 36 e 97 della Costituzione, in quanto la disposizione è conforme a quel modello di amministrazione declinato dall’art. 95, commi 1 e 2, della Costituzione, che resiste  nel preservare in capo all’autorità politica specifiche funzioni amministrative e coesiste con quello improntato alla rigida separazione della funzione di indirizzo politico-amministrativo da quella gestionale più immediatamente espressivo del principio di imparzialità previsto dall’art. 97, comma 2, della Costituzione, nonché alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte costituzionale in materia di “spoils system”. (1).


 

Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Procedimento disciplinare – Prefetto – Procedimento disciplinare – Ministro dell'interno – Incompetenza – Governo – Consiglio dei ministri – Sussiste

 

È illegittimo, per incompetenza relativa, il provvedimento adottato dal solo Ministro dell’Interno - a chiusura del procedimento avviato ai sensi dell’art. 123 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - nei confronti di un prefetto in quiescenza, spettando detto potere al Consiglio dei ministri, il quale, accordata la propria fiducia in sede di nomina del prefetto in forza dell’art. 9 del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139, è chiamato a pronunciarsi tramite contrarius actus sull’opportunità o meno di mantenere in servizio il funzionario che abbia violato i doveri previsti dall’art. 13 del medesimo d.P.R. (2).


Adito da un prefetto in quiescenza per ottenere l’annullamento del decreto con il quale il Ministro dell’interno, in applicazione dell’art. 123 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ha accertato la sua responsabilità disciplinare per fatti di reato (qualificabili, secondo la Corte di cassazione, in termini di «induzione indebita tentata» e dalla stessa dichiarati estinti per prescrizione), il T.a.r. per il Lazio ha annullato il provvedimento per incompetenza, in quanto adottato dal solo Ministro anziché, come prescritto dalla disposizione, dal Consiglio dei ministri; ciò dopo aver, da un lato, esaminato e concluso per la compatibilità della disposizione con l’ordinamento costituzionale e ricostruito la disciplina applicabile ai prefetti e, dall’altro, rigettato la tesi interpretativa dell’amministrazione favorevole ad una “scissione” delle competenze in materia tra i due organi politici a seconda dell’attualità o meno del rapporto di servizio.



(2) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. I, 22 dicembre 2017, n. 12630; Cons. Stato, sez. I, parere 17 gennaio 2011, n. 201; sez. IV, 27 ottobre 2005, n. 6023


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

IMPIEGATO dello Stato e pubblico in genere, PROCEDIMENTO disciplinare

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri