Militari: i limiti di rilevanza del giudicato penale assolutorio sul procedimento disciplinare

Militari: i limiti di rilevanza del giudicato penale assolutorio sul procedimento disciplinare


Militare – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Sanzioni di corpo – Legittimità

 

È legittima la sanzione disciplinare di corpo inflitta ad un militare anche in presenza di un giudicato penale di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”, allorquando quest’ultimo abbia riguardato le medesime condotte sotto la sola visuale dell’integrazione o meno degli elementi costitutivi del reato contestato, senza escludere la materialità delle condotte negligenti, né la loro valenza in tema di violazione delle norme sul servizio e disciplinari. (1).


La sezione ha affermato il principio di cui in massima in relazione ad un giudicato penale che ha escluso il reato di rivelazione, tanto intenzionale quanto colposa, di un segreto di ufficio, in quanto la pur sussistente negligenza professionale commessa (l’aver delegato atti di indagine in assenza di facoltà di subdelega), è stata ritenuta frutto di errore di fatto scusabile. In diritto, la sezione ha ricordato che: i) l’art. 653 c.p.p. è ostativo ad una diversa valutazione dei fatti in senso disciplinare da parte dell'amministrazione soltanto quando, in sede penale, abbia avuto luogo un pieno accertamento di insussistenza della condotta ascritta con proscioglimento con formula piena, e cioè quando la sentenza, valutando come inesistenti i profili fattuali o la fattispecie soggettiva dell'illecito, recida alla base ogni possibile ulteriore utilizzazione degli elementi così valutati; ii) perciò, il vincolo di giudicato imposto dall'art. 653 c.p.p. non discende semplicemente dall'utilizzo, nel dispositivo della sentenza di assoluzione, di una delle c.d. "formule terminative" (il fatto non sussiste, non costituisce illecito penale o l'imputato non l'ha commesso), ma impone che l'assoluzione con le formule ivi indicate sia conseguenziale, sul piano motivazionale, ad un "accertamento" compiuto dal giudice sull'infondatezza del capo di imputazione, con riferimento alla correlazione del fatto alla fattispecie astratta di reato ovvero alla estraneità dell'imputato alla commissione del reato; iii) di tal che, laddove l’accertamento penale non copra l’intera condotta contestata in sede disciplinare, o tutti i profili di negligenza rilevabili (solamente) in quest’ultimo ambito, la sentenza penale non è ostativa ad un'autonoma valutazione dei fatti e della condotta rilevante sul piano disciplinare, poiché l’accertamento operato in sede penale non può estendersi ai profili che sono ad esso estranei; iv) il giudizio disciplinare non è neppure vincolato dalle valutazioni extrapenali effettuate in sede penale, giacché il giudizio penale e quello disciplinare sono autonomi fra loro ed operanti su piani diversi, fermo restando, quindi, che lo stesso fatto imputabile all'inquisito può essere giudicato lecito dal punto di vista penale ed illecito sotto l'aspetto disciplinare.


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 9 ottobre 2023, n. 8814; sull’autonomia tra processo penale e procedimento disciplinare Cons. Stato, sez. IV, 3 maggio, 2011 n. 2643


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

MILITARE

IMPIEGATO dello Stato e pubblico in genere, PROCEDIMENTO disciplinare

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten