Violenza domestica: compatibilità tra la querela della vittima e la richiesta di ammonimento al Questore

Violenza domestica: compatibilità tra la querela della vittima e la richiesta di ammonimento al Questore


Misure di prevenzione – Provvedimento di ammonimento – Ammonimento per violenza domestica – Ammonimento per stalking – Rapporto tra querela da parte della persona offesa e richiesta di ammonimento al Questore – Differenze

 

In materia di ammonimento per violenza domestica, alla luce di un’interpretazione letterale, sistematica e anche logica dell’art. 3 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 23 aprile 2013, n. 119, si ritiene che, diversamente da quanto accade per l’ammonimento per atti persecutori (c.d. “stalking”) di cui all’art. 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, non vi sia un rapporto di incompatibilità unilaterale tra la querela della vittima e la richiesta di ammonimento. Nell’ammonimento per violenza domestica, in altri termini, i due strumenti a tutela della potenziale vittima, quello amministrativo e quello penale, potrebbero essere attivati congiuntamente dalla persona offesa ed avere, fondandosi su presupposti diversi, pure esiti differenti. (1).


In motivazione, il T.a.r. ha tracciato alcune delle differenze che intercorrono tra la fattispecie dell’ammonimento per violenza domestica (introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 93/2013) e quella dell’ammonimento per atti persecutori (c.d. stalking, di cui all'art. 8 del d.l. n. 11/2009). Il T.a.r. ha, in particolare, evidenziato che l’ammonimento per violenza domestica, sebbene richiami quanto previsto dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009 (riferito al diverso ammonimento del Questore per gli atti persecutori, attivabile su richiesta della persona offesa, prima della querela): a) amplia il catalogo dei reati c.d. spia rispetto a quelli a cui fa riferimento l’art. 8 del d.l. n. 11/2019, individuandone otto, tra cui agli artt. 581, 582, 612, comma 2, e 635 c.p., delitti questi ultimi per i quali non sono consentite misure cautelari coercitive ai sensi degli artt. 280 e ss. c.p.p., stante la cornice edittale di pena massima, con la conseguenza che l’ammonimento, in queste ipotesi, anche in presenza di querela da parte della persona offesa, potrebbe essere l’unico strumento di salvaguardia immediato per la vittima; b) soprattutto, diversamente dall’art. 8 del d.l. n. 11/2019 (quest’ultima misura, almeno nella fase iniziale, alternativa rispetto al ricorso allo strumento penale), l’art. 3 del d.l. n. 93/2013 stabilisce che il Questore possa assumere una iniziativa “autonoma”, svincolata da quella della persona offesa (la norma utilizza infatti la dizione “anche in assenza di querela”); in ragione della particolare attenzione a determinati reati commessi nel contesto domestico, di frequente spia di possibili sviluppi più gravi della situazione, e della maggiore ritrosia a sporgere querela in ambito familiare, il legislatore ha, infatti, ritenuto opportuno introdurre uno strumento di contrasto al fenomeno non condizionato dalle possibili iniziative della vittima. Proprio in ragione di queste differenze, il T.a.r. ha ritenuto che il rinvio operato dall’art. 3, comma 2, del d.l. n. 93/2013 all’art. 8, comma 1, del d.l. n. 11/2009 non sia anche riferito alla circostanza che non è possibile proporre istanza di ammonimento una volta che è già stata proposta querela (ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.l. n. 11/2009 sussiste, infatti, un’incompatibilità “unilaterale” tra la querela e l’istanza di ammonimento, come specificato anche di recente da Cass. pen., sez. V, sent. n. 8347/2025), tale per cui nell’ammonimento per violenza domestica, la richiesta di intervento del Questore da parte della persona offesa potrebbe essere avanzata anche in presenza di previa querela penale.


(1) Conformi: T.a.r. per la Liguria, sez. I, 17 settembre 2025, n. 1004.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

MISURE di prevenzione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri