Strumenti comunali di contrasto dei fenomeni di evasione tributaria

Strumenti comunali di contrasto dei fenomeni di evasione tributaria


Comune e provincia – Consiglio comunale – Tributi locali – Licenze e autorizzazioni commerciali – Verifica della regolarità tributaria – Natura

 

Le misure, attraverso le quali l’amministrazione comunale subordina il rilascio, il rinnovo e la permanenza di licenze e autorizzazioni alla verifica della regolarità tributaria da parte dei soggetti richiedenti, costituiscono strumenti di coazione indiretta all’adempimento volti a contrastare diffusi fenomeni di evasione dei tributi locali. Ne deriva l’inapplicabilità della disciplina di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, non avendo le disposizioni regolamentari ad oggetto la comminatoria di una misura afflittiva collegata all’inadempimento di una specifica obbligazione tributaria. (1).



 

Comune e provincia – Consiglio comunale – Licenze e autorizzazioni commerciali – Verifica della regolarità tributaria – Potere di iniziativa officioso

 

Il riferimento legalmente contemplato alla “permanenza in esercizio” consente all’amministrazione comunale di verificare in ogni momento, anche d’ufficio, la regolarità tributaria di attività commerciali o produttive. Tale esegesi legittima il potere di iniziativa officioso del SUAP, sul presupposto che le violazioni tributarie siano state definitivamente accertate. (2).



 

Comune e provincia – Consiglio comunale – Irregolarità tributaria – Atti di accertamento definitivi – Meccanismo del solve et repete

 

È illegittima la previsione regolamentare che, consentendo di prescindere “dalla eventuale notifica di avvisi di accertamento per il recupero dell’evasione o dal recupero coattivo con cartella esattoriale/ingiunzione fiscale/intimazione di pagamento, o qualsivoglia altro atto di avvio della riscossione coattiva”, estenda la nozione di irregolarità tributaria a tributi non definitivamente accertati. (3).




(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2025, n. 3956.

(2) Conformi: T.a.r. per la Calabria, sez. I, 21 marzo 2024, n. 434; T.a.r. per il Lazio, sez. II-ter¸4 agosto 2023, n. 13132; Cons. Stato, sez. VII, 22 maggio 2024, n. 4559; Cons. Stato, sez. VII, 18 ottobre 2022, n. 8875; Cass. civ., sez. un., ord. 4 maggio 2022, n. 14049.

(3) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, sez. III, 22 febbraio 2024, n. 694. Difformi: Cons. giust. amm. sic., sez. giurisd., 23 aprile 2025, n. 338; T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. III, 13 giugno 2025, n. 1114. Al riguardo, preso atto di un diverso indirizzo della giurisprudenza amministrativa, il Collegio ha ritenuto di aderire all’orientamento fatto proprio dal giudice di secondo grado siciliano, per cui il riferimento alla “verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali”, operato dell’art. 15 ter del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, va inteso come inerente a una verifica coerente con i principi generali dell’ordinamento tributario (prima tra tutti la non operatività del meccanismo del solve et repete, surrettiziamente riproposto dalla normativa regolamentare in materia di tributi locali) e con la natura di strumento di coazione indiretta all’adempimento della misura che da tale verifica trae la propria scaturigine (il quale, per essere correttamente esercitato, presuppone che il creditore abbia pieno diritto alla soddisfazione della sua pretesa).


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

COMUNE e provincia, CONSIGLIO (comunale, provinciale)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri