Sui presupposti del ricorso per revocazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato

Sui presupposti del ricorso per revocazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato


Giustizia amministrativa – Revocazione – Fasi
 

Il giudizio per revocazione si articola in due fasi: quella rescindente, volta a verificare se il ricorso è ammissibile e se sussiste una delle cause legali tipiche di revocazione (in caso di positivo riscontro, la sentenza viene rescissa, ossia revocata); quella rescissoria, meramente eventuale, che consegue ad una pronuncia (necessariamente positiva) circa la sussistenza della causa di revocazione invocata; in questa seconda fase viene in rilievo l'obbligo per il giudice di rinnovare il giudizio, emendandolo del vizio o dei vizi che avevano afflitto quello precedente. (1).
 

Giustizia amministrativa – Revocazione – Errore di fatto – Rilevanza

 

Nel giudizio di revocazione per errore di fatto, ex art. 395, n. 4, c.p.c. il giudice, una volta verificato tale errore, deve valutarne la decisività sulla base del solo contenuto della sentenza impugnata, cioè operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa. Solo ove tale accertamento dia esito positivo, nel senso che la sentenza impugnata risulti in tal modo priva della sua base logico-giuridica, egli dovrà procedere alla fase rescissoria, attraverso un rinnovato esame della controversia, che tenga conto dell'emendamento eseguito. (2).



 

Giustizia amministrativa – Revocazione – Errore di fatto – Insussistenza – Inammissibilità

 

 È inammissibile il ricorso per revocazione laddove  non venga in rilievo una svista materiale ma una precisa opzione processuale da parte del giudice del gravame, che non è possibile sottoporre nuovamente a critica, diversamente operandosi una terza disamina del merito della controversia,  esclusa dall’attuale sistema ordinamentale, che limita lo strumento della revocazione a precise e tassative ipotesi di legge. (3).


In motivazione la sezione ha precisato che il giudice di appello, nel riformare la sentenza di prime cure - che aveva annullato un concorso bandito da un comune per l’assunzione del comandante della polizia municipale, avuto tra l'altro riguardo all'incompatibilità di uno dei commissari per “grave inimicizia” con il ricorrente - aveva affermato che il ricorrente si era limitato a dedurre che le denunce sarebbero state reciproche, ma aveva omesso di provarlo, non avendo menzionato alcun particolare episodio a sostegno delle proprie affermazioni, essendosi, piuttosto, limitato a richiamare una congerie di documenti depositati nel giudizio di appello, non ammissibili, per disposto dell’art. 104, comma 2, c.p.a. in quanto non potevano ritenersi indispensabili ai fini della decisione, considerata la loro mole, e considerato, altresì, che la parte non aveva provveduto a dettagliarne il deposito, indicando quali, tra di essi, fosse davvero rilevante al fine di introdurre elementi di prova di quanto affermato.


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 16 luglio 2024, n. 6393; sez. V, 30 aprile 2024, n. 3920; sez. II 21 settembre 2023, n. 8450.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2025, n. 8684; 12 marzo 2025, n. 2037; 31 gennaio 2025, n. 781; Cass. civ., sez. VI, ord. 23 aprile 2020, n. 8051; Cass. civ., sez. II, 24 marzo 2014, n. 6881.

(3) Conformi: Sulla non configurabilità dell'errore revocatorio in relazione all'apprezzamento delle risultanze processuali e al ricorso a specifici canoni ermeneutici e sull'impossibilità di configurare la revocazione come un terzo grado di giudizio: ex multis Cons. Stato, sez. VII, 1 ottobre 2024, n. 7892; sez. II, 16 settembre 2024, n. 7589; 10 settembre 2024, n. 7517; sez. V, 24 giugno 2024, n. 5585; sez. VI, 27 marzo 2024, n. 2914.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, REVOCAZIONE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri