Sull’obbligo della ASL di predisporre il servizio di trasporto dei disabili
Sull’obbligo della ASL di predisporre il servizio di trasporto dei disabili
Sanità pubblica e sanitari – Comune e provincia – Azienda sanitaria locale – Disabili – Servizio di trasporto
È illegittima la nota con cui la ASL rinvia sine die l’eventuale presa in carico del servizio di trasporto assistito domiciliare, sul presupposto che il centro richiedente è di assistenza residenziale e semiresidenziale a soggetti non autosufficienti affetti da demenza (non necessariamente disabili); infatti, dal quadro normativo della regione Puglia discende il carattere onnicomprensivo, e quindi esteso a tutte le tipologie di centri diurni, dell’obbligo delle AA.SS.LL. di farsi carico dei servizi di trasporto, ferma restando la compartecipazione dei comuni fino al 60% degli oneri e la possibilità di stipulare con gli stessi accordi per la gestione integrata e coordinata del servizio. È la stessa legge, sia nazionale che regionale, a prevedere una compartecipazione dei comuni alla spesa (fermo restando che il dovere di predisporre il servizio fa capo alle AA.SS.LL.), con una scelta “solidaristica” che evidentemente discende proprio dalla difficoltà di stabilire nei singoli casi, e indipendentemente dalla tipologia di centri diurni, quali siano le prestazioni prevalenti fra quelle sanitarie e quelle assistenziali. (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 7 febbraio 2022, n. 860.
Difformi: non risultano precedenti difformi.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
SANITÀ pubblica e sanitari
COMUNE e provincia
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri