È legittima l’esclusione della lista qualora la legge preveda un limite massimo di sottoscrizioni e questo sia superato

È legittima l’esclusione della lista qualora la legge preveda un limite massimo di sottoscrizioni e questo sia superato


Elezioni – Elezioni amministrative – Giustizia amministrativa – Regione Campania – Rito elettorale – Liste – Limite massimo sottoscrizioni – Violazione – Esclusione – Legittimità

 

Ai sensi dell’art. 3 della l.reg. Campania n. 4 del 2009, come modificato dalla l.reg. n. 17 del 2024, “Le liste devono essere presentate: (…) b) da almeno 165 e da non più di 230 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti”; pertanto, è legittima l’esclusione di una lista sottoscritta da 270 elettori; né, in presenza di una disciplina di univoca e chiara applicazione, è possibile riconoscere alla commissione elettorale ovvero al giudice il potere di un autonomo apprezzamento, caso per caso, della rilevanza della violazione delle norme sul numero di sottoscrizioni e, quindi, di stabilire lo scarto in aumento di firme consentito. Ciò implicherebbe infatti un’inammissibile integrazione della norma non prevista e, in quanto del tutto priva di criteri predeterminati, di indeterminata applicazione (1).


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

ELEZIONI

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri