Illecito penale ed amministrativo in ambito edilizio effetti del giudicato penale

Illecito penale ed amministrativo in ambito edilizio effetti del giudicato penale


Edilizia e urbanistica – Ordine di demolizione– Acquisizione al patrimonio del comune – Sanzioni penali – Doppio binario – Autonomia dei procedimenti

Il sistema del «doppio binario» sanzionatorio in ambito edilizio, consistente nella irrogazione di sanzioni amministrative e penali in caso di abuso, non viola il principio del ne bis in idem in quanto non realizza un cumulo di sanzioni per uno stesso illecito, ma consente di affrontare i diversi aspetti dell’illecito in modo prevedibile e proporzionato, sanzionando l'attività del costruire (sanzione penale) ovvero il risultato della costruzione (sanzione amministrativa). In particolare, la misura demolitoria, in quanto volta a ripristinare l’ordine materiale, prima ancora che giuridico, alterato dalla realizzazione del manufatto abusivo, si diversifica, innanzi tutto per finalità, dalla pena cui all’art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, diretta a punire il comportamento che ha integrato l’abuso. (1).


In motivazione la sezione ha aggiunto che dalla natura «reale» dell’ingiunzione a demolire consegue l’irrilevanza, ai fini della sua applicazione, di qualsiasi indagine afferente eventuali profili di colpevolezza, del tutto neutri rispetto alla sottesa necessità di ripristino dello stato dei luoghi; al contrario, la condanna penale presuppone il rispetto dei principi generali costituzionalmente garantiti della colpevolezza quale presupposto della responsabilità.

 

Edilizia e urbanistica – Giudicato penale – Effetti – Fatti materiali – Acquisizione al patrimonio – Ordine di demolizione

Il vincolo di giudicato penale esterno copre esclusivamente l’accertamento dei «fatti materiali» e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica che non può condizionare quella autonomamente effettuata dal giudice amministrativo o civile. Pertanto, esulano dal perimetro del giudicato esterno le valutazioni che stanno alla base dell’individuazione del regime sanzionatorio degli abusi edilizi, benché il giudice amministrativo possa tenere conto delle diverse valutazioni effettuate dal giudice penale, utilizzandole, al pari di qualsiasi altro argomento, a supporto del proprio libero convincimento. (2).


La sezione ha aggiunto che un esempio emblematico è dato dalla casistica riguardante l’accertamento temporale della realizzazione dell’opera abusiva, rilevante per la valutazione di concedibilità della sanatoria, ma anche, più in generale dello stato legittimo dell’immobile ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, che in taluni casi è stato reputato alla stregua di un fatto materiale, in altri, di interpretazione passibile di qualificazione autonoma.


(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen. 11 ottobre 2023, n. 16 (sull’autonomia dei procedimenti esecutivi della demolizione penale e amministrativa; oggetto della News UM n. 124 del 27 novembre 2023); Cons. Stato, sez. II, 27 novembre 2025, n. 9353; 22 maggio 2025, n. 4471; 20 gennaio 2023, n. 714; C.g.a., sez. giur., 9 luglio 2025, n. 530; Cass. pen., sez. III, 10 febbraio 2021, n. 20941; 23 novembre 2021, n. 46194.

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Sulla portata del giudicato esterno ex art. 654 c.p.p., si veda: Cons. Stato, sez. VI, 1 ottobre 2021, n. 6583; 15 febbraio 2021, n. 1350; 23 novembre 2017, n. 5473.


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

EDILIZIA e urbanistica, ORDINE di demolizione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri