Sull’operatività del termine di annullamento d’ufficio in materia ambientale

Sull’operatività del termine di annullamento d’ufficio in materia ambientale


Atto amministrativo – Autotutela – Annullamento d’ufficio – Termine – Portata generale

L’art. 29 del d.lgs. n. 152/2006 non rappresenta una disposizione di natura speciale rispetto all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, limitandosi a richiamare il generale istituto dell’annullamento d’ufficio così come configurato dall’art. 21-nonies l. 241 del 1990, il quale detta un paradigma generale del potere di autotutela che può essere derogato solo in presenza di una espressa disposizione di legge che ne regoli in modo diverso l’esercizio. Del resto, la disciplina dettata dall’art. 21-nonies è elastica e capace di adattarsi ai settori connotati dalla presenza di interessi pubblici sensibili, come quelli ambientali, con la conseguenza che il decorso del termine di 12 mesi, previsto dalla citata disposizione, preclude l’esercizio della potestà amministrativa di annullamento prevista dall’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006. (1).


(1) Conformi: T.a.r. per la Toscana, sez. III, 30 gennaio 2018, 156.


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

ATTO amministrativo, AUTOTUTELA

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri