Rinnovazione del giudizio di avanzamento del militare al grado superiore ed ottemperanza
Rinnovazione del giudizio di avanzamento del militare al grado superiore ed ottemperanza
Militare – Avanzamento – Giudicato di annullamento – Effetto cassatorio – Effetto rinnovatorio
Il giudicato di annullamento di un giudizio di avanzamento del militare al grado superiore non vincola in termini stringenti l'amministrazione, salvo casi eccezionali, ma ha di norma un effetto puramente cassatorio e rinnovatorio, determinando per un verso la demolizione del giudizio di avanzamento e, per altro, la mera rinnovazione del giudizio medesimo che va condotta secondo le regole tipizzate dalla disciplina di settore, tenendo conto dei motivi di annullamento indicati nella sentenza. (1).
La decisione riguarda l’ottemperanza a due sentenze (la prima resa a conclusione del giudizio di cognizione, la seconda in sede di ottemperanza) che hanno imposto la rinnovazione della valutazione per l’avanzamento al grado di maggiore generale medico del ricorrente brigadiere generale. In particolare, dopo la prima graduatoria e la promozione del primo classificato controinteressato, il ricorrente aveva impugnato gli atti ed il Consiglio di Stato aveva ordinato di rivalutare la procedura con implementazione della motivazione su alcuni aspetti di valutazione (incarichi espletati, encomi ricevuti, iter formativo e titoli culturali, incarichi di docenza). Nel prosieguo, la commissione superiore di avanzamento (CSA) rinnovava il giudizio di avanzamento in senso non favorevole al ricorrente e quest'ultimo proponeva due giudizi di ottemperanza innanzi al Consiglio di Stato per violazione ed elusione del giudicato, di cui: i) il primo accolto per non avere la CSA reso intellegibile l'omogeneità del criterio di valutazione, come invece statuito dal giudicato; ii) il secondo avverso la rinnovazione effettuata dalla CSA con attribuzione del medesimo punteggio dei controinteressati, dichiarato inammissibile con la sentenza in rassegna.
Militare – Avanzamento – Giudicato di annullamento – Effetto – Promozione automatica – Solo in casi eccezionali
La promozione automatica del militare a seguito di annullamento del giudizio di avanzamento al grado superiore è ipotesi eccezionale e richiede che il dispositivo della sentenza la disponga espressamente (ad esempio, nel caso di accoglimento del ricorso del primo escluso contro pari grado indebitamente promosso). Negli altri casi, la promozione resta eventuale, subordinata all'esito della rinnovazione e al conseguimento di un punteggio tale da consentire l’avanzamento. (2).
Militare – Avanzamento – Giudicato di annullamento – Rinnovazione – Criteri di valutazione – Maggiore anzianità nel ruolo – Prevalenza – Anche in sede di ottemperanza
In caso di rinnovazione conseguente al giudicato di annullamento del giudizio di avanzamento del militare al grado superiore, in caso di parità degli scrutinandi, residua un unico criterio di promozione che è quello della maggiore anzianità nel ruolo ex art. 702, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, criterio di diretta promanazione legale e a cui la commissione superiore di avanzamento è sempre tenuta a conformarsi, sia in sede primo giudizio di avanzamento che in sede di rinnovazione della valutazione in ottemperanza al giudicato. (3).
Militare – Avanzamento – Giudicato di annullamento – Effetti – Vincolo conformativo – Rinnovazione del giudizio – Discrezionalità – Sindacato di merito – Esclusione
L’ampia discrezionalità che caratterizza i giudizi espressi dalle commissioni di avanzamento circoscrive, di riflesso, lo spazio del giudicato demolitorio che non può mai sconfinare, salvo ipotesi patologiche, in un sindacato di merito, non potendo il giudice sostituirsi all’organo valutativo dell’amministrazione ed assegnare direttamente al ricorrente il bene della vita a cui aspira, sia esso la promozione al grado superiore o l’iscrizione nel quadro di avanzamento, né pronunciarsi con riferimento all'esito del nuovo giudizio che la commissione superiore di avanzamento è chiamata ad effettuare. (4).
In motivazione la sezione ha precisato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la portata conformativa delle sentenze del giudice amministrativo è direttamente correlata alla precipua delimitazione della giurisdizione generale di legittimità che in materia di giudizi di avanzamento (i quali costituiscono estrinsecazione di apprezzamenti connotati da amplissima discrezionalità tecnica e fondati sulla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dall’ufficiale nel corso dell’intera carriera) è confinata in uno spazio assai limitato, come delineato dai vizi funzionali dell’eccesso di potere.
Militare – Avanzamento – Giudicato di annullamento – Giudizio di ottemperanza – Rinnovazione – Eventuale conferma – Elusione o violazione del giudicato – Esclusione
In caso di rinnovazione della valutazione conseguente al giudicato di annullamento del giudizio di avanzamento del militare al grado superiore, il vincolo che incontra l’amministrazione può riguardare solo il quomodo dell’azione e mai il risultato della medesima, poiché l’esito della rinnovazione si colloca nel tratto libero del potere successivo al giudicato. Pertanto, l’eventuale conferma, a seguito della rinnovazione della valutazione, dell’esito del precedente giudizio e la conseguente mancata promozione del ricorrente vittorioso in sede di cognizione non integrano, per ciò solo, un’ipotesi di elusione o violazione del giudicato. (5).
Militare – Avanzamento – Giudicato di annullamento – Effetti – Bene della vita strumentale – Rinnovazione – Bene della vita finale – Promozione – Esclusione
Il giudicato di annullamento del giudizio di avanzamento del militare al grado superiore attribuisce al ricorrente vittorioso un bene della vita meramente strumentale (la rinnovazione del procedimento) e non finale (la promozione in luogo del parigrado) e la commissione, nella rinnovazione del giudizio, è tenuta a valutare l'ufficiale secondo i criteri tipizzati dalla disciplina di settore. Pertanto, la pretesa del ricorrente al riconoscimento di un punteggio superiore o della promozione si colloca al di fuori del perimetro del giudicato e dei limiti del sindacato giurisdizionale. (6).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. I, parere 24 ottobre 2023, n. 1345; sez. IV, 10 gennaio 2020, n. 263; 24 agosto 2017, n. 4058; sez. III, 29 gennaio 2016, n. 347.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. I, parere 24 ottobre 2023, n. 1345; sez. II, 12 aprile 2023, n. 3716; sez. IV, 10 gennaio 2020, n. 263.
(5) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2016, n. 347.
(6) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
MILITARE
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri