Sull'integrazione del contraddittorio nei confronti del beneficiario dell'atto illegittimo in relazione alla proposizione delle azioni di condanna

Sull'integrazione del contraddittorio nei confronti del beneficiario dell'atto illegittimo in relazione alla proposizione delle azioni di condanna


Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Azione di condanna – Integrazione del contraddittorio

 

Ai sensi dell’art. 41, comma 2, ultimo periodo, c.p.a., qualora sia proposta un’azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì ai beneficiari dell’atto illegittimo, ai sensi dell’art. 102 c.p.c. (litisconsorzio necessario), e, in caso contrario, il giudice provvede ai sensi dell’art. 49 c.p.a. (integrazione del contraddittorio). (1).


Nella fattispecie de qua si verte su un'azione risarcitoria riferita alla ritardata immissione nella carica di consigliere regionale, originata dall’errore commesso (ed accertato all’esito del contenzioso instaurato) dall’Ufficio centrale circoscrizionale del Tribunale di Potenza, consistente nell’aggiunta di alcune preferenze ad altra candidata, che, a sua volta, si era attivata in giudizio per ottenere la propria proclamazione, in luogo di quella dell’attuale appellante/ricorrente. Ciò posto, in motivazione la sezione ha precisato che l'art. 41, secondo comma, ultimo periodo, c.p.a. non circoscrive l’ipotesi di litisconsorzio necessario individuata né ad una specifica categoria di atto illegittimo né ad una delle giurisdizioni del giudice amministrativo, per cui la regola opera in tutte le ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo (esclusiva, di legittimità e di merito), laddove sia proposta nei confronti della pubblica amministrazione un’azione di condanna, quale quella risarcitoria, che trova il suo fondamento in un atto da cui ha tratto beneficio un altro soggetto. Del resto, ciò è coerente con la ratio della regola, che, tenuto conto della possibile proposizione di un’azione di regresso da parte dell’Amministrazione nei confronti del soggetto beneficiato dall’atto illegittimo, tende ad evitare conflitti, anche solo logici, di giudicato, oltre che ad accelerare la formazione del giudicato in ordine all’illecito civile nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti in tale illecito, quali responsabili o corresponsabili.

 

Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Non integrità del contraddittorio – Nullità della sentenza di primo grado – Rimessione al giudice di primo grado

 

Il difetto di contraddittorio deve essere rilevato anche di ufficio in ogni stato e grado del processo. Dal difetto di contraddittorio nel giudizio di primo grado deriva la nullità della sentenza appellata e la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 105 c.p.a. (2).




(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 15 ottobre 2012, n. 5279.

(2) Conformi: quanto alla rilevabilità ex officio: ex multis, Cass. civ., sez. un., 29 agosto 2025, n. 24172; Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10948; Cons. Stato, Ad. plen., 25 marzo 1996, n. 2. Quanto alla rimessione al primo giudice: ex multis, Cons. Stato, sez. III, 17 settembre 2021, n. 632


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, PROCESSO amministrativo

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri