Sulla rinegoziazione di un rapporto concessorio scaduto in regime di prosecuzione ex lege
Sulla rinegoziazione di un rapporto concessorio scaduto in regime di prosecuzione ex lege
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Esecuzione – Sopravvenienze – Rinegoziazione – Buona fede
In ipotesi di indeterminata prosecuzione coattiva della gestione oltre la vigenza temporale dell’originario affidamento (preso in considerazione dell’offerta economica o dal PEF se previsto), al fine di ricondurre il rapporto all’originario equilibrio, occorre fare riferimento sia ai rimedi previsti per i rapporti negoziali sia a quelli contemplati nello specifico ambito dei contratti pubblici distinguendo, in questo settore, tra rimedi, ratione temporis vigenti, applicabili in via diretta (art. 9 del d.lgs. n. 36/2023) e in via analogica (art. 165 del d.lgs. n. 50/2016). (1).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Esecuzione – Sopravvenienze – Rinegoziazione – Buona fede
La rinegoziazione, quale rimedio che si affianca a quelli tipici della risoluzione e revisione, costituisce attuazione del più generale principio rebus sic stantibus che caratterizza i rapporti di durata, nonché del principio di equità sostanziale che trova il proprio ancoraggio nel principio di solidarietà sociale costituzionalmente tutelato. L’istituto de quo mira a riportare il contenuto del rapporto al suo originario equilibrio, allorchè, nel corso dell’esecuzione, si verifichino sopravvenienze non imputabili alla parte che producono conseguenze pregiudizievoli, non accettate e non rientranti nell’alea giuridica. Realizza, pertanto, sia l’interesse concreto della parte che, altrimenti, rimarrebbe frustrato dal regolamento originario medio tempore squilibratosi, sia l’utilità della complessiva operazione economica predisposta dalle parti. (2).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Esecuzione – Sopravvenienze – Rinegoziazione – Buona fede
Il rimedio manutentivo, contemplato nell’art. 9 del d.lgs. n. 32 del 2023, consente alla parte svantaggiata, colpita dalla sopravvenienza, di avvalersi del diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali, cui corrisponde l’obbligo della controparte di rinegoziarle secondo buona fede. Consiste non solo nell’obbligo di svolgere trattative (pactum de tractando, che incide sull’an), ma anche nell’obbligo di modificare il rapporto per riportarlo in equilibrio (pactum de contrahendo, che incide sul quid). L’esito della rinegoziazione non può alterare la sostanza economica dello specifico rapporto in essere e, nell’ambito del rapporto concessorio, non può modificare il regime sul rischio operativo assunto dal concessionario. (3).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, n. 7478 del 2021.
(2) Conformi: Corte cost., n. 248 del 2013 e n. 77 del 2014.
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, ESECUZIONE
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri