Frequenza congiunta del dottorato di ricera in apprendistato e specializzazione medica: ammissibile se compatibili e senza cumulo di emolumenti

Frequenza congiunta del dottorato di ricera in apprendistato e specializzazione medica: ammissibile se compatibili e senza cumulo di emolumenti


Istruzione pubblica – Titoli di studio – Dottorato di ricerca con apprendistato – Compatibilità con scuola di specializzazione medica – Rinunciabilità della borsa – Limiti dell’autonomia universitaria

È illegittima la clausola del bando per l’ammissione a un corso di dottorato che preclude al vincitore la possibilità di rinunciare alla borsa – anche se erogata tramite contratto di apprendistato – ai fini della contemporanea frequenza di una scuola di specializzazione medica. La disciplina vigente consente la doppia iscrizione, subordinandola esclusivamente alla compatibilità tra i percorsi formativi e al divieto di cumulo degli emolumenti. L’esclusione automatica per mancata rinuncia alla borsa, imposta da regolamenti interni, eccede i limiti dell’autonomia universitaria e si pone in contrasto con il quadro normativo generale. (1).


Il principio affermato assume particolare rilievo nel contesto della crescente sovrapposizione tra percorsi formativi di alta specializzazione e contratti di formazione-lavoro. Il Collegio chiarisce che la borsa di dottorato, anche se erogata tramite contratto di apprendistato, resta soggetta alla disciplina del dottorato e non muta la natura del percorso formativo. Ne consegue che il divieto di rinuncia alla borsa, ove impedisca la frequenza congiunta di due percorsi legalmente compatibili, integra un uso non conforme del potere regolamentare e si pone in contrasto con il quadro normativo vigente.


(1) Conformi: T.a.r. per la Calabria, sez. I, 7 giugno 2023, n. 865


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

ISTRUZIONE pubblica, TITOLI di studio

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri