È inammissibile il ricorso per revocazione per presunta falsità di prova che non sia previamente accertata con sentenza passata in giudicato

È inammissibile il ricorso per revocazione per presunta falsità di prova che non sia previamente accertata con sentenza passata in giudicato


Giustizia amministrativa – Revocazione – Falsità in atti – Presupposti – Sentenza passata in giudicato – Riconoscimento della parte avvantaggiata

 

L'azione per revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c., basata sul presupposto della falsità di una prova documentale, è inammissibile qualora la falsità non sia stata preventivamente accertata con sentenza passata in giudicato o riconosciuta dalla parte avvantaggiata. Pertanto, l'avvenuto avvio di un procedimento penale che si sia concluso con una sentenza di assoluzione di primo grado (nella specie, «perché il fatto non costituisce reato») non integra i presupposti della «prova dichiarata falsa», né può essere strumentalmente utilizzato per riesumare vizi di revocazione diversi (come l'errore di fatto) i cui termini di proposizione siano irrimediabilmente scaduti. (1).


In motivazione la sezione ha precisato che: i) l'accertamento della falsità non può essere demandato al giudice della revocazione stessa; ii) la falsità riconosciuta dopo la sentenza non può consistere nella valutazione del contenuto di una deposizione testimoniale, ovvero delle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato (che non sia parte avvantaggiata del falso).


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 7 luglio 2025, n. 5840; sez. IV, 28 dicembre 2022, n. 11448; Cass. civ., sez. III, ordinanze 12 novembre 2019, n. 1590 e 30 novembre 2017, n. 28653.


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, REVOCAZIONE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri