La non ammissione alla classe successiva degli studenti con bisogni educativi speciali

La non ammissione alla classe successiva degli studenti con bisogni educativi speciali


Istruzione pubblica – Alunno disabile – Bisogni educativi speciali – Consiglio di classe – Piano didattico personalizzato – Omissione – Ammissione alla classe successiva – Automatismo – Esclusione

 

Il consiglio di classe ha l’onere di individuare (anche in assenza di certificazione medica o di specifiche richieste da parte delle famiglie dei discenti) gli alunni con bisogni educativi speciali e di predisporre un piano didattico personalizzato funzionale al loro successo scolastico. Gli studenti che presentano tali bisogni non devono necessariamente essere promossi; ma possono esserlo solo qualora ne ricorrano le relative condizioni, ossia quando abbiano conseguito i risultati di apprendimento prefissati. (1).



 

Istruzione pubblica – Alunno disabile – Bisogni educativi speciali – Consiglio di classe – Piano didattico personalizzato – Omissione – Inadempimento – Conseguenze

 

La mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico di uno studente non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva dello studente, tenuto conto che esso si basa esclusivamente sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso, a fronte dei quali l’ammissione dello studente medesimo alla classe successiva potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo. (2).




(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

ISTRUZIONE pubblica

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri