La non ammissione alla classe successiva degli studenti con bisogni educativi speciali
La non ammissione alla classe successiva degli studenti con bisogni educativi speciali
Istruzione pubblica – Alunno disabile – Bisogni educativi speciali – Consiglio di classe – Piano didattico personalizzato – Omissione – Ammissione alla classe successiva – Automatismo – Esclusione
Il consiglio di classe ha l’onere di individuare (anche in assenza di certificazione medica o di specifiche richieste da parte delle famiglie dei discenti) gli alunni con bisogni educativi speciali e di predisporre un piano didattico personalizzato funzionale al loro successo scolastico. Gli studenti che presentano tali bisogni non devono necessariamente essere promossi; ma possono esserlo solo qualora ne ricorrano le relative condizioni, ossia quando abbiano conseguito i risultati di apprendimento prefissati. (1).
Istruzione pubblica – Alunno disabile – Bisogni educativi speciali – Consiglio di classe – Piano didattico personalizzato – Omissione – Inadempimento – Conseguenze
La mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico di uno studente non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva dello studente, tenuto conto che esso si basa esclusivamente sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso, a fronte dei quali l’ammissione dello studente medesimo alla classe successiva potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo. (2).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
ISTRUZIONE pubblica
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri