Esami di abilitazione all’esercizio della professione forense: il voto numerico è idoneo a esternare la motivazione della valutazione degli elaborati

Esami di abilitazione all’esercizio della professione forense: il voto numerico è idoneo a esternare la motivazione della valutazione degli elaborati


Avvocato – Esami – Prova scritta – Motivazione – Voto numerico – Sufficienza

 

I giudizi di non ammissione dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense devono ritenersi legittimamente motivati con l’attribuzione di un mero punteggio numerico. Invero, compito della commissione non è la “correzione” della prova, ma esclusivamente la sua “valutazione”, con il corollario che non serve indicare le lacune o le improprietà su cui intervenire, ma solo esprimere – in modo tanto sintetico, ma per converso chiaro – quale sia il livello di preparazione del candidato che si sia riscontrato nella prova svolta e valutata (1).


In motivazione, dopo aver richiamato i consolidati indirizzi ermeneutici formatisi al riguardo, il Collegio ha evidenziato come il voto numerico sia idoneo a dar conto di un’ampia graduazione della valutazione espressa dalla Commissione, rispetto a una serie di parole che finirebbero con l’essere una mera trasposizione letterale di un parametro motivazionale meglio esprimibile numericamente (esemplificando: scrivere che “si tratta di un elaborato scarso” non reca maggior motivazione di dare un “4”, come “mediocre” non è più chiaro di un “5” o “sufficiente” di “6”, “discreto” di “7”, “buono” di “8”, etc.).


(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 20 settembre 2017, n. 7 (oggetto della News US n. 35 del 2017); sez. VII, 11 giugno 2025, n. 5067, sez. V, 18 aprile 2024, n. 3511, sez. III, 23 dicembre 2022, n. 11292.


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

AVVOCATO, ESAMI

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri