Il c.d. bonus gas è escluso dal concordato preventivo del distributore dell’energia
Il c.d. bonus gas è escluso dal concordato preventivo del distributore dell’energia
Energia in genere – Bonus gas – Titolarità – Cliente finale – Distributore – Concordato preventivo – Assoggettamento – Esclusione
È legittima la deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) che imponga al soggetto distributore del gas naturale di erogare il c.d. bonus gas al venditore, ancorché il distributore si trovi in concordato preventivo, poiché la circostanza che, per ragioni operative e di semplificazione, i benefici transitino attraverso il distributore e il venditore non implica che questi ultimi, sia pur temporaneamente, ne assumano la titolarità e, quindi, non esiste alcun credito da assoggettare alle regole concorsuali, venendo in rilievo mere poste economiche di transito da far confluire ai clienti finali, quali esclusivi titolari. (1).
In motivazione, ha chiarito la sezione che il principio di cui in massima si impone alla luce delle seguenti ragioni costituzionali: i) l’interesse pubblico sotteso all’aiuto economico è quello della tutela di soggetti in stato di bisogno e, nel caso dell’energia elettrica, anche di persone in gravi condizioni di salute, rilevanti ex artt. 2, 32, 36 e 28 Cost.; ii) in caso contrario, la fruizione del benificio dipenderebbe dalla collocazione geografica dell’utenza energetica poiché i titolari di utenze ubicate in comuni ove opera un distributore in bonis riceverebbero regolarmente gli aiuti statali previsti, mentre gli utenti ricadenti in aree di competenza di un distributore sottoposto a procedura concorsuale ne sarebbero privati, con conseguente violazione dell’art. 3 Cost.; iii) qualsiasi distributore che dovesse accedere ad una procedura concorsuale, utilizzerebbe le risorse pubbliche destinate ai clienti finali per ridurre la propria esposizione debitoria, mentre le società di vendita sarebbero ugualmente costrette a versare i bonus ai clienti finali, in tal modo subendo un’imposizione patrimoniale che, non essendo prevista dalla legge, si porrebbe in contrasto con l’art. 23 Cost.; iv) essendo l’attività di distribuzione di gas soggetta alla concorrenza di mercato, ammettere che un distributore, che eserciti l’impresa in regime di concordato, possa operare superando norme primarie e secondarie dettate per regolamentare quel settore di attività imprenditoriale determinerebbe degli evidenti ed inammissibili privilegi distorsivi della concorrenza rispetto alle altre società di distribuzione, con violazione dell’art. 41 Cost. v) anche laddove si procedesse ad un confronto tra norme primarie di pari rango, la disciplina sulla crisi d’impresa non prevale sulla disciplina legislativa specifica relativa alle misure introdotte, in via emergenziale, per fornire sostentamento a persone in grave stato di bisogno fisico e/o economico, in quanto sono le valutazioni relative alla possibilità di continuare l’attività aziendale a dover tener conto dei vincoli imposti dalla legge.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
ENERGIA elettrica ed energia in genere
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri