Alla Corte costituzionale due questioni sul regime di esportazione di beni culturali

Alla Corte costituzionale due questioni sul regime di esportazione di beni culturali


Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Esportazione – Procedimento per l’imposizione del vincolo – Procedimento di espropriazione – Restrizioni per determinate categorie di beni – Questioni rilevanti e non manifestamente infondate di costituzionalità


Il T.a.r. per il Lazio ha sollevato le seguenti questioni: a) è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. dell’art. 70, rubricato “acquisto coattivo”, del d.lgs. n. 42 del 2004 per contrasto con gli artt. 3, commi 1, 9, commi 1 e 2, 97, comma 2, Cost. nella parte in consente all’ufficio di esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione, di proporre al Ministero l’acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l’attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all’interessato, al quale dichiara altresì che l’oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l’ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento; b) è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 65, comma 3, nella parte in cui prevede che “Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica: a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500”; del connesso comma 4-bis, nella parte in cui, al suo secondo periodo, consente all’ufficio di esportazione, all’atto della ricezione della autodichiarazione finalizzata al trasferimento di opera all’estero, di avviare il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 42 del 2004 solo nell’ipotesi in cui la res ricada nella fattispecie ex art. 10, comma 3, lett. d-bis) del medesimo decreto (id est “le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione”) e non anche nelle altre ipotesi di cui all’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004. (1).
La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 91 del 15 ottobre 2025.


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

BENI culturali, paesaggistici e ambientali

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri