Sulla procedura di project financing ad iniziativa privata
Sulla procedura di project financing ad iniziativa privata
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Finanza di progetto – Presentazione della proposta – Aspettativa di fatto del privato – Atto amministrativo - Discrezionalità
Nella procedura di project financing ad iniziativa privata, l’amministrazione deve valutare le proposte progettuali in funzione dell’interesse pubblico perseguito. La presentazione di una proposta di progetto da parte del privato, titolare di una mera aspettativa di fatto, non comporta alcun obbligo in capo all’amministrazione di principiare l’istruttoria volta a portare ad approvazione detta proposta, neppure quando questa risulti tecnicamente adeguata e non necessitante di alcuna modifica. (1).
In motivazione la sezione ha aggiunto che le scelte puramente discrezionali della pubblica amministrazione svolte nella fase pre-procedimentale, in quanto espressione della volontà del titolare della cura dell’interesse pubblico cui l’intervento è preordinato, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo e possono essere eventualmente censurate solo in caso di macroscopico travisamento di fatto, manifesta illogicità o contraddittorietà.
(1) Conformi: T.r.g.a. Trento, 16 agosto 2023, n.138; T.a.r. per il Lazio, sez. I-quater, 12 maggio 2020, n. 4975.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione
APPALTO (diritto privato)
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri