Alla Corte costituzionale la rinuncia ai diritti pregressi nel regime transitorio della riforma delle funzioni onorarie nella giurisdizione ordinaria

Alla Corte costituzionale la rinuncia ai diritti pregressi nel regime transitorio della riforma delle funzioni onorarie nella giurisdizione ordinaria


Ordinamento giudiziario – Magistrati onorari – Stato giuridico – Nuova disciplina – Rinuncia pregresse pretese – Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità


È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all'art. 47 CDFUE (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) e all'art. 6, par. 1, CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo), la q.l.c. dell’art. 29 (Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio), comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall’art. 1, comma 629, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella misura in cui impone che “La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma”. (1).
La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 89 del 13 ottobre 2025.


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

ORDINAMENTO giudiziario, GIUDICI di pace

ORDINAMENTO giudiziario, MAGISTRATI onorari (alternativo)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri