Sulla domanda di risarcimento del danno da occupazione temporanea senza titolo
Sulla domanda di risarcimento del danno da occupazione temporanea senza titolo
Espropriazione per pubblico interesse – Occupazione temporanea senza titolo – Risarcimento del danno – Esercizio del potere
Non sussistono gli estremi del risarcimento del danno da occupazione temporanea senza titolo, allorché l’amministrazione non si sia determinata in ordine alla restituzione del bene oppure alla sua acquisizione, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. (1).
Sottolinea il T.a.r. come il profilo risarcitorio per l’occupazione illegittima del bene è, infatti, un aspetto strettamente connesso all’esercizio del potere di acquisizione ex art. 42-bis t.u. espropriazioni sicché, sino a quando l’amministrazione non si determini ad esercitare o meno questo potere, liquidando, nel primo caso, il risarcimento per l’occupazione illegittima del fondo, nessuna domanda in tal senso può essere proposta dal privato e, conseguentemente, dovendosi considerare anche quest’ultima come relativa ad un potere amministrativo non ancora esercitato, la domanda non potrà che essere rigettata.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 5 maggio 2025, n. 3789; T.a.r. per la Campania, sez. VII, 10 marzo 2025, n. 1993; T.a.r. per la Calabria, sez. II, 25 marzo 2025, n. 588; Cons. Stato, sez. IV 17 febbraio 2022, n. 1181; idem, 23 dicembre 2021, n. 8559; idem, 24 giugno 2020, n. 4025.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
ESPROPRIAZIONE per pubblico interesse
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri