Sul superamento dei limiti dimensionali negli atti processuali

Sul superamento dei limiti dimensionali negli atti processuali


Giustizia amministrativa - Processo amministrativo - Atti processuali - Superamento limiti - Ius superveniens - Pagamento somma - Processi in corso - Applicabilità


L’art. 13-ter, comma 5, dell’allegato II al c.p.a., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è norma di natura processuale che definisce i poteri del giudice per i casi in cui, senza autorizzazione, gli atti non abbiano rispettato i limiti dimensionali; essa trova pertanto applicazione anche in relazione ai ricorsi depositati antecedentemente al 1° gennaio 2025  non ancora definiti e quindi soggetti allo ius superveniens. (1).

 

Giustizia amministrativa - Processo amministrativo - Atti processuali - Superamento limiti dimensionali - Pagamento somma - Applicabilità


L'appellante, ancorché vittorioso, può essere condannato alla corresponsione della somma prevista dall'art. 13-ter, comma 5, dell’allegato II al c.p.a., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, laddove, senza alcun motivo, in apertura del proprio ricorso, abbia  pletoricamente riportato  la ricostruzione del giudizio di primo grado - causa unica dello sforamento dei limiti dimensionali - e riportato nella memoria difensiva deduzioni del tutto infondate o pretestuose, senza  alcuna plausibile giustificazione retrospettiva al menzionato sforamento. (2).
Il Consiglio di Stato ha pertanto condannato l'appellante, vittorioso in un giudizio di appello in materia di accesso, alla corresponsione della somma di euro 600,00, oltre che alla debenza del contributo unificato.


(1) Conformi: Ad. plen., 13 marzo 2025, n 3 (oggetto della News UM n. 29 del 3 aprile 2025) intervenuta su deferimento dell'ordinanza 17 gennaio 2025, n. 352 (oggetto della News UM n. 7 del 30 gennaio 2025), adottata dalla sez. III del Consiglio di Stato nell'ambito del presente giudizio, che ha fornito l’interpretazione della nuova previsione contenuta nell’art. 13-ter, comma 5, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo in tema di violazione di limiti dimensionali degli atti processuali, alla luce della modifica apportata dall’art. 1, comma 813, della legge n. 207 del 2024. L'Adunanza plenaria ha infatti precisato che la disposizione contenuta nell’articolo 13-ter, comma 5, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, sostituita dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, nel prevedere che nel caso di superamento dei limiti dimensionali per gli atti processuali, in assenza di preventiva autorizzazione, la parte può essere tenuta al pagamento di una somma commisurata al contributo unificato, ha natura processuale e, pertanto, in assenza di un’apposita disciplina transitoria, si applica anche ai ricorsi depositati antecedentemente al primo gennaio 2025.

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, PROCESSO amministrativo

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri