Sui requisiti distintivi tra frangisole e serra fotovoltaica ai fini della tariffa premiale prevista per quest’ultima tipologia

Sui requisiti distintivi tra frangisole e serra fotovoltaica ai fini della tariffa premiale prevista per quest’ultima tipologia


ENERGIA elettrica ed energia in genere- - CONTRIBUTI e finanziamenti- IMPIANTI fotovoltaici- Serre- Requisiti.

Premesso che il quarto conto energia di cui al d.m. 5 maggio 2011 prevede una tariffa premiale per gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre, e che le regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti adottate dal GSE ai sensi del detto decreto recano la definizione di “serra fotovoltaica”, distinguendola dal “frangisole”, essendo quest’ultimo “struttura collegata alle superfici verticali di edifici, atta a produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti sottostanti”, mentre la serra fotovoltaica è definita come “struttura, di altezza minima dal suolo pari a 2 metri, nella quale i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di un manufatto adibito, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a una serra dedicata alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusure fisse o stagionalmente rimovibili”, va ribadito che la definizione di serra fotovoltaica non prevede tra gli elementi costitutivi che le chiusure, sebbene stagionalmente rimovibili, siano ancorate al manufatto mediante agganci fissi, né che siano montati teli laterali al momento del sopralluogo. (1)

 

 

(1) Cons. Stato, sez. II 27 marzo 2023 n. 3110, sul fatto che le pareti laterali non siano elemento strutturale della serra.


Veröffentlichungsjahr:

2023

Sachbereich:

ENERGIA elettrica ed energia in genere, IMPIANTI fotovoltaici

ENERGIA elettrica ed energia in genere

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten