Giurisdizione del giudice ordinario sui provvedimenti prefettizi di iscrizione del trasferimento sede legale associazione

Giurisdizione del giudice ordinario sui provvedimenti prefettizi di iscrizione del trasferimento sede legale associazione


Giurisdizione – Associazioni e fondazioni – Trasferimento sede legale – Diniego di iscrizione – Controversia – Giurisdizione giudice ordinario – Fattispecie.

 

   Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il diniego di iscrizione del trasferimento della sede legale di una Associazione, opposto dal Prefetto per la pendenza del giudizio proposto avverso la revoca della messa in liquidazione, con conseguente rinnovo delle cariche sociali e deliberazione in ordine al trasferimento della sede legale, essendo fatta valere in giudizio è una posizione giuridica di diritto soggettivo (1).

 

(1) Ha chiarito il Tar che a differenza del procedimento di iscrizione dell’ente nel registro delle persone giuridiche, avente natura sostanzialmente concessoria e per il quale sussiste dunque la giurisdizione del giudice amministrativo, stante il significativo ambito di apprezzamento discrezionale mantenuto dall'amministrazione prefettizia nella valutazione, in particolare, del requisito della "adeguatezza" del patrimonio fornito in dotazione all'ente rispetto alla realizzazione dello scopo (si veda, Cass. civ. Sez. Unite, ord., 8 maggio 2014, n. 9943), l’iscrizione del successivo trasferimento di sede legale nel registro medesimo, ai sensi dell’art. 4, d.P.R. n. 361 del 2000, ricorrendone i presupposti, è una mera forma di pubblicità dichiarativa (Cass. civ., sez. I, 19 luglio 2010, n. 16877).

L’atto di iscrizione del trasferimento della sede legale, dunque, non esprimendo apprezzamenti di opportunità o valutazioni circa la compatibilità della richiesta dell'interessato con esigenze di ordine generale, si esaurisce nella mera certificazione di un fatto giuridicamente rilevante con consistenza esclusivamente ricognitiva, ed è, pertanto, da considerarsi inidoneo a degradare od affievolire le posizioni di diritto soggettivo dell'ente istante o di terzi.

Tali posizioni giuridiche devono essere lette, giova rammentare, alla luce dell’ordinario criterio di riparto della giurisdizione rappresentato dal criterio del petitum sostanziale, criterio che si identifica non in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice e della domanda come prospettata dalle parti (cd. petitum formale), ma in relazione all'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cd. petitum sostanziale; cfr. ex pluribus, Cass. civ., .S.U., 26 aprile 2013, n. 10060 e 16 novembre 2010, n. 23109).


Veröffentlichungsjahr:

2019

Sachbereich:

GIURISDIZIONE (in genere, amministrativa)

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten