Computo, nel quorum strutturale, dei consiglieri regionali sospesi ai sensi dell'art. 8, d.lgs. n. 235 del 2012

Computo, nel quorum strutturale, dei consiglieri regionali sospesi ai sensi dell'art. 8, d.lgs. n. 235 del 2012


        Sino alla “sostituzione” provvisoria, con la nomina e convalida dei supplenti, i consiglieri regionali sospesi ai sensi dell'art. 8, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a seguito di condanna penale non definitiva della Corte d’Appello, non hanno titolo, non potendovi partecipare, ad incidere sulle dinamiche della formazione dell’ organo (con scelte partecipative, di astensioni, …), che è stato privato “di diritto” del loro contributo; pertanto i consiglieri sospesi, non avendo titolo giuridico per poter partecipare alle sedute Consiglio, non possono essere computati nel “quorum strutturale”, il quale, per l’effetto, non può più essere parametrato al numero di componenti di carica “ordinaria”, ma deve essere considerato in riferimento al numero dei soggetti che possono effettivamente “disporre” della carica, con relativo “abbassamento” del quorum.


Veröffentlichungsjahr:

2017

Sachbereich:

REGIONE in genere e regioni a statuto ordinario

EDILIZIA e urbanistica, VINCOLI conformativi ed espropriativi

EDILIZIA e urbanistica

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten