Competenza del Capo della Polizia sull’irrogazione delle sanzioni disciplinari a carico dei poliziotti

Competenza del Capo della Polizia sull’irrogazione delle sanzioni disciplinari a carico dei poliziotti


Militari, forze armate e di polizia – Procedimenti disciplinari – Polizia di Stato – Capo della polizia - Competenza.

      In tema di sanzioni disciplinari a carico di appartenenti alla Polizia di Stato il Capo della Polizia è competente a verificare in autotutela la legittimità di ogni fase del relativo procedimento, ivi compresa la deliberazione della commissione disciplinare, fermo restando che la predetta Autorità non può invece intervenire (se non a favore dell’incolpato) sul merito della sanzione proposta dall’organo consultivo (1).

 

(1) Ha ricordato la Sezione che per consolidata giurisprudenza (Cons. St., sez.  VI nn. 4288 del 2010 e 3963  del 2011), l’attribuzione a tale Autorità del potere di irrogare sanzioni disciplinari comprende, necessariamente, quello di controllare la regolarità delle diverse fasi nelle quali si articola il relativo procedimento, al fine di evitare che eventuali vizi procedimentali si riverberino sull’atto finale con effetti invalidanti; ritenere il contrario, affidare cioè all’organo titolare del potere disciplinare una mera funzione di presa d’atto, salva la potestà di derubricazione, significa vincolare l’espressione del potere stesso ad un procedimento anche patentemente irregolare, senza possibilità di disporre il riesame. Una tale conclusione configge, all’evidenza, con i canoni di buona amministrazione e di efficienza dell’Amministrazione; occorre allora concludere che il potere di riesame, necessariamente inerente alla funzione attribuita, attiene al rispetto della regolarità degli adempimenti procedurali, mentre il divieto di reformatio in peius inerisce al diverso ambito del merito dell’apprezzamento demandato all’organo consultivo. Erroneamente il Tar ha ritenuto che un tale potere di annullamento della proposta del Consiglio di disciplina e di disporre il riesame del caso presupponga necessariamente un rapporto gerarchico tra Capo della Polizia e Consiglio di disciplina, che non esiste: invece, il provvedimento impugnato è frutto di un procedimento che, nelle sue fasi, ha visto il dispiegarsi di poteri di controllo legittimamente esercitati, in quanto inerenti alla stessa funzione di amministrazione attiva.


Veröffentlichungsjahr:

2018

Sachbereich:

MILITARE

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten