Alla Corte di Giustizia il recupero degli aiuti di Stato c.d. abusivi

Alla Corte di Giustizia il recupero degli aiuti di Stato c.d. abusivi


Aiuti di Stato – Recupero – Aiuti c.d. abusivi – Rimessione alla Corte di Giustizia Ue.

        Sono rimesse alla Corte di Giustizia Ue le questioni se l’art. 16 del Regolamento (CE) n. 659/1999/CE, del 22 marzo 1999 (“Regolamento del Consiglio Recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea”), applicabile ratione temporis, il quale stabilisce che «Fatto salvo l'art. 23, la Commissione può, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, avviare il procedimento d'indagine formale di cui all'art.  4, paragrafo 4. Si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 6, 7, 9, 10, 11, par. 1, 12, 13, 14 e 15», deve essere interpretato nel senso che una preliminare decisione di recupero deve essere adottata dalla Commissione Europea anche nei casi di aiuti attuati in modo abusivo (fatta salva la facoltà della medesima Commissione di adire direttamente la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 659/1999/CE); in caso di risposta negativa al precedente quesito, se l’art. 16 del regolamento n. 659/1999/CE del 22 marzo 1999, debba essere dichiarato invalido per la violazione dell’art. 108, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (già art.  88, paragrafo 2, del Trattato CE); se i paragrafi 1 e 2  dell’art. 9 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione, n. 271/2008, del 30 gennaio 2008, devono essere interpretati nel senso che il tasso di interesse ivi previsto per la restituzione degli aiuti di Stato incompatibili ed illegittimi si applica anche nel caso di recupero di aiuti di stato approvati con decisione condizionale e attuati in modo abusivo per il verificarsi della condizione prevista in tema di aiuti di stato (si trattava di contributi per la realizzazione della banda larga in zone rurali della Sardegna)  approvati dalla Commissione Europea con “decisone condizionale”, cioè soggetta a condizioni e obblighi. Con l’ordinanza è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. essenzialmente per stabilire se il recupero degli aiuti di stato attuati in modo abusivo [ossia, attuati in violazione della “decisione condizionale”] può essere deciso autonomamente dal singolo Stato membro oppure occorra pur sempre una preliminare decisione di recupero della Commissione; inoltre, per stabilire quale tasso di interesse applicare (1).

 

(1) Il Tar ha, in sostanza, disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per stabilire se il recupero degli aiuti di stato attuati in modo abusivo [ossia, attuati in violazione della “decisione condizionale”] può essere deciso autonomamente dal singolo Stato membro oppure occorra pur sempre una preliminare decisione di recupero della Commissione, nonchè per stabilire quale tasso di interesse applicare.

Il dubbio che giustifica la rimessione delle questioni pregiudiziali riguarda, in primo luogo, l’interpretazione dell’art. 16 del regolamento n. 659/1999.

Infatti, con la decisione della Commissione Europea del 22 novembre 2006, n. 222/2006, l’aiuto in questione è stato ritenuto compatibile con il Trattato a condizione che, a seguito dell’attuazione, il progetto sovvenzionato non producesse un profitto superiore a quello inizialmente previsto. In tal caso, «Telecom Italia dovrà rimborsare una parte proporzionale della sovvenzione» (punto 5.2.3., lett. g), della decisione).

Peraltro, l’art. 16 del regolamento citato, prevedendo che la Commissione, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, in presenza di una decisione condizionale, possa (alternativamente) adire la Corte di Giustizia o avviare il procedimento di indagine formale (da concludersi, eventualmente, con una decisione di recupero), sembra precludere la possibilità per il singolo Stato membro di stabilire autonomamente l’abusività dell’aiuto di stato. Interpretazione che sembra trovare conferma nell’art. 108, paragrafo 2, del T.F.U.E., che riserva alla Commissione il compito di sopprimere o modificare l’aiuto incompatibile o illegale.

In ogni caso, il regolamento (CE) n. 794/2004, all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, citati sopra, prevede «il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3», del T.F.U.E., ma non sembra contemplare anche il caso in cui il recupero sia disposto in conseguenza del verificarsi della condizione nell’attuazione dell’aiuto di stato approvato con decisione condizionale. In tal caso, considerata anche la diversità oggettiva delle due situazioni oggetto del recupero, sulla somma da restituire potrebbe essere applicato, come sostiene la ricorrente, il tasso di interesse legale calcolato secondo le regole proprie dello stato membro.


Veröffentlichungsjahr:

2019

Sachbereich:

CONCORRENZA, AIUTI di Stato

CONCORRENZA

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten