Alla Corte costituzionale l’art. 12, comma 6, d.l. n. 113 del 2018 che salvaguardia i soli cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già ammessi in strutture di accoglienza appartenenti al sistema SPRAR

Alla Corte costituzionale l’art. 12, comma 6, d.l. n. 113 del 2018 che salvaguardia i soli cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già ammessi in strutture di accoglienza appartenenti al sistema SPRAR


Straniero - Protezione umanitaria –Titolari di protezione - Presenti nel Sistema di protezione di cui all'art. 1-sexies, d.l. n. 416 del 1989 – In accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione - Art. 12, comma 6, d.l. n. 113 del 2018 – Disposizione transitoria - Salvaguardia dei soli cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già ammessi in strutture di accoglienza appartenenti al sistema SPRAR - Violazione art. 3 Cost. - Rilevanza e non manifesta infondatezza.

 

 

          E’ rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 6, d.l. n. 113 del 2018, convertito in l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha previsto che “i titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza”, e ciò in quanto la disposizione transitoria salvaguarda solo i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari che, per mera casualità, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018 erano stati già ammessi in strutture di accoglienza appartenenti al sistema SPRAR e non anche coloro che, sempre per mera casualità, non vi sono stati ammessi per mancanza di posti (1).

 

(1) Ha chiarito il Tar che è certamente vero che il d.l. n. 113 del 2018 ha comunque previsto la possibilità di accesso al nuovo sistema denominato SIPROIMI ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari rientranti in determinate casistiche (cure mediche, vittime di tratta o di violenza domestica o di grave sfruttamento lavorativo, e così via), ma è altrettanto vero che:

- le esigenze primarie a cui rispondono le misure di accoglienza sono le medesime, a prescindere dallo status individuale del cittadino extracomunitario. Non va dimenticato infatti che i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari non sono equiparabili ai migranti c.d. economici né tantomeno sono migranti clandestini, visto che la loro particolare condizione, seppure non integrante gli estremi per la concessione della protezione internazionale, è stata comunque ritenuta dalla competente autorità di P.S. tale da rendere non opportuno il ritorno nel Paese di origine. Questi migranti hanno dunque diritto, nel tempo occorrente per la ricerca di un’occupazione, di beneficiare delle misure di accoglienza;

- in casi come quello che interessa il presente giudizio l’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018 e la mancata previsione di una norma transitoria che si applicasse a tutti i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari ha determinato il brusco allontanamento degli interessati dai centri di accoglienza temporanei e, quindi, la perdita dei mezzi minimi di sostentamento.

Va inoltre osservato che l’annunciata adozione delle misure de quibus potrebbe anche aver disincentivato i gestori dei centri di accoglienza dal formulare le richieste di disponibilità in favore degli interessati, per cui qualcuno di essi potrebbe aver perso la possibilità di accedere al sistema anche in presenza di posti disponibili.


Veröffentlichungsjahr:

2020

Sachbereich:

STRANIERO, PERMESSI umanitari

STRANIERO

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten