Normativa per il contenimento del Covid-19 e (ir-)risarcibilità del danno da chiusura delle attività economiche

Normativa per il contenimento del Covid-19 e (ir-)risarcibilità del danno da chiusura delle attività economiche


Sanità pubblica e sanitari – Covid – Misure contenimento – Fonte – Limitazione diritti costituzionalmente garantiti – Sindacato di costituzionalità

L’art. 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 elenca espressamente, al comma 2, le misure ritenute idonee per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Sars-CoV-2, da adottare per periodi predeterminati mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Pertanto la lesività è da ricondurre alla normativa primaria - da sottoporre nella ricorrenza dei relativi presupposti allo scrutinio di costituzionalità - più che ai d.P.C.M. (1).

Sanità pubblica e sanitari – Covid – Misure contenimento – Limitazione diritti costituzionalmente garantiti – Legittimità costituzionale – Riserva di legge – Rispetto

E' costituzionalmente legittimo sul piano formale il ricorso da parte del legislatore ordinario alla previsione dell’adozione di decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Sars-CoV-2, non risultando violata la riserva di legge in materia di limitazioni delle libertà costituzionalmente garantite, posto che le norme di rango primario non hanno soltanto previsto l’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma ne hanno predeterminato i contenuti (pur se con l’ovvia e necessaria previsione di spazi decisionali da riempire ed esercitare nell’esercizio della funzione amministrativa). (2).

Secondo il Consiglio di Stato l'elencazione di tali misure non solo delimita i possibili contenuti dei provvedimenti da adottare con i d.P.C.M., ma offre, altresì, la garanzia della riserva di legge, sostanziale e non solo formale, laddove dette misure finiscono per limitare temporaneamente alcune libertà tutelate dalla Costituzione.

Sanità pubblica e sanitari – Covid – Misure contenimento – Limitazione diritti costituzionalmente garantiti – Legittimità costituzionale – Bilanciamento diritti

Deve ritenersi costituzionalmente legittima, da un punto di vista sostanziale - con conseguente manifesta infondatezza della questione - la previsione ad opera della legislazione primaria delle misure per contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Sars-CoV-2, seppure incidenti su diritti costituzionalmente garantiti, in quanto, alla luce delle accertate e documentate caratteristiche scientifiche del virus, l’individuazione del bilanciamento fra libertà individuali e doveri era l’unico modo necessario per salvare vite umane e per tutelare la salute pubblica di fronte all’espandersi dei contagi. (3).

La sentenza ha ricordato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 14 del 2023 relativa alla somministrazione vaccinale anti Covid-19, ha chiarito che anche dall’art. 32 della Costituzione si evince una dimensione di tutela solidaristica della salute collettiva tale da prevalere perfino (non già sulla libertà di iniziativa economica, ma) sulla salute come fondamentale diritto dell’individuo: “l’interesse della collettività di cui all’art. 32 Cost. costituisce la declinazione, nel campo della tutela alla salute, dei doveri di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. Dunque, tutte le volte in cui le due dimensioni entrano in conflitto, secondo la giurisprudenza sopra ricordata, il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell’interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto (individuale) degli altri in nome di quella solidarietà “orizzontale”, che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati (sentenza n. 288 del 2019). I doveri inderogabili, a carico di ciascuno, sono infatti posti a salvaguardia e a garanzia dei diritti degli altri, che costituiscono lo specchio dei diritti propri: al legislatore tocca bilanciare queste situazioni soggettive e a questa Corte assicurare che il bilanciamento sia stato effettuato correttamente”.

Sanità pubblica e sanitari – Covid – Misure contenimento – Provvedimenti – Principio di precauzione – Principio di proporzionalità – Rispetto

Le scelte provvedimentali adottate dal governo per contenere il Covid-19, che hanno imposto la chiusura di determinate attività economiche - fra cui le palestre - sono rispettose dei principi di precauzione e di proporzionalità, avendo seguito un percorso logico-valutativo conseguente sia ad una obiettiva ed adeguata considerazione del dato tecnico-scientifico, sia dello sforzo di limitare solo nella misura necessaria le attività private suscettibili di incrementare i contagi. (4).

Responsabilità civile, contrattuale, precontrattuale, contabile, amministrativa, da atto lecito, alternativi – Sanità pubblica e sanitari – Covid – Misure contenimento – Provvedimenti – Chiusura attività economiche – Risarcimento – Insussistenza

È infondata la domanda risarcitoria avanzata con riferimento al danno economico subito per effetto dei provvedimenti che hanno imposto la chiusura di determinate attività economiche per il contenimento del Covid-19, stante l'assenza per un verso dell'illegittimità dell'agere amministrativo e per altro verso della colpa dell'amministrazione, in assenza sul piano soggettivo, di profili di negligenza, imprudenza o imperizia nella complessiva condotta delle amministrazioni. (5).

la sezione ha rilevato l'assenza sul piano soggettivo, di profili di negligenza, imprudenza o imperizia nella complessiva condotta delle amministrazioni sia sul piano formale - in relazione alla doverosità dell’applicazione degli strumenti amministrativi previsti dalle fonti primarie; sia – quanto al quid e al quomodo delle relative scelte discrezionali - con riferimento al contesto emergenziale nel quale ha operato l’autorità amministrativa, che ha realizzato un efficace e legittimo equilibrio fra gli interessi antagonisti con riduzione dei contagi e delle perdite di vite umane, mediante la modulazione progressiva delle misure; sia sul piano formale - in relazione alla doverosità dell’applicazione degli strumenti amministrativi previsti dalle fonti primarie; sia – quanto al quid e al quomodo delle relative scelte discrezionali - con riferimento al contesto emergenziale nel quale ha operato l’autorità amministrativa, che ha realizzato un efficace e legittimo equilibrio fra gli interessi antagonisti con riduzione dei contagi e delle perdite di vite umane, mediante la modulazione progressiva delle misure.

(1) Conformi: Corte costituzionale 22 ottobre 2021, n. 198; Consiglio di Stato, sez. I, parere 13 maggio 2021, n. 850.

(2) Conformi: Corte costituzionale 22 ottobre 2021, n. 198; Consiglio di Stato, sez. I, parere 13 maggio 2021, n. 850.

(3) Conformi: Tar per il Lazio, sez. I, 2 maggio 2022, n. 5411; 2 febbraio 2022 n. 1248.

(4) Non risultano precedenti negli esatti termini
(5) Non risultano precedenti negli esatti termini


Veröffentlichungsjahr:

2025

Sachbereich:

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten