Sulla illegittimità della revoca di procedure selettive per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime
Sulla illegittimità della revoca di procedure selettive per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime
Sulla illegittimità della revoca di procedure selettive per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime
Concessioni amministrative –– Concessioni di beni e servizi – Direttiva Bolkenstein – Diretta applicabilità – Autorizzazioni – Sfruttamento risorse – Procedura affidamento.
Avuto riguardo al carattere preciso e incondizionato degli obblighi previsti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (c.d. Direttiva Bolkenstein), qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, gli stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. (1).
Concessioni amministrative – Concessioni di beni e servizi – Unione europea – Direttiva – Concessioni – Revoca procedura affidamento – Sopravvenienza normativa – Proroga – Illegittimità
È illegittimo il provvedimento di revoca delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime già avviate, motivato sulla base della generica necessità di riconsiderazione di un diverso interesse pubblico in ragione della sopravvenienza normativa (il decreto legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, che ha modificato la legge 5 agosto 2022, 118) che ha introdotto una proroga delle concessioni in essere “fino al 30 settembre 2027". (2).
Il Consiglio di Stato ha al riguardo precisato che l’art. 4, comma 13, della legge n. 118 del 2022, così come modificato dal d.l. n. 131 del 2024, disciplina il regime temporale di applicazione della novella introdotta in materia di concessioni balneari, prevedendo che la stessa si applichi “alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e ai relativi atti concessori". Pertanto l’invocata necessità, da parte dell’Ente comunale, di revocare le procedure di gara già iniziate a causa della asserita ridefinizione dell’interesse pubblico conseguente alla profonda revisione della legge 118 del 2022 per effetto del D.L. 131 del 2024, risultava smentito dalla stessa sopraggiunta normativa che faceva salve le procedure selettive in corso. Ha del pari precisato che nell’esercizio della facoltà discrezionale, non esclusa in via assoluta dalla disposizione transitoria sopra richiamata, di non mantenere valida la procedura già avviata, l'amministrazione doveva adeguatamente esternare le ragioni che suggerivano di disapplicare la salvezza delle procedure in corso, esaustivamente motivando le ragioni di quella scelta.
Unione europea – Diretta applicabilità – Normativa interna – Contrasto – Disapplicazione – Obbligo
L’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali non conformi al diritto comunitario (nella specie quelle che hanno introdotto e continuano ad introdurre, con una sistematica violazione del diritto dell’Unione, le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative) incombe non solo sui giudici, ma anche sulle autorità amministrative, ivi comprese quelle comunali. (3).
(1) Conformi: Corte di gistizia, 20 aprile 2023, causa C-348-22
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4481; id., 20 maggio 2024, nn. 4479 e 4480; Cons. Stato, Ad. plen., 25 giugno 2018, n. 9.
Veröffentlichungsjahr:
2025
Sachbereich:
CONCESSIONI amministrative, CONCESSIONI di beni e servizi
UNIONE Europea, DIRETTIVA
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten