Indennizzo per sgomberi e occupazioni militari: inquadramento sistematico e questione di giurisdizione

Indennizzo per sgomberi e occupazioni militari: inquadramento sistematico e questione di giurisdizione


Militare - Indennizzo – Indennizzo per sgomberi e occupazione militari – Profili oggettivi e soggettivi – Limitazione alla proprietà privata.


L’articolo 332 del c.m. contempla la possibilità che per lo svolgimento di esercitazioni militari, e per il tempo ad esse strettamente necessario, siano imposti ordini di sgombero o di occupazione di immobili, o limitazioni alla circolazione sulle strade. Si tratta di limitazioni - di carattere occasionale e durata tendenzialmente circoscritta nel tempo - alla proprietà privata, ovvero ad attività private, in funzione non di beni militari, come avviene, invece, per le servitù, bensì di attività militari. La compressione delle facoltà del diritto di proprietà è teleologicamente correlata alla protezione della incolumità pubblica nelle zone dove si svolgono esercitazioni militari. Sul versante “oggettivo” non sono indennizzabili le misure limitative diverse dagli sgomberi e dalle occupazioni di immobili, quali sono i divieti di circolazione sulle strade. Sul versante “soggettivo” il beneficio economico è riconosciuto in capo ai lavoratori dipendenti e in capo ai lavoratori autonomi. Gli sgomberi e le occupazioni degli immobili disposti per le esercitazioni non possono essere revocati se sull’area interessata o su parte di essa rimangono non rinvenuti proiettili inesplosi e, per tutto il tempo necessario alle relative operazioni di bonifica, competono ai proprietari della zona pericolosa gli indennizzi e gli eventuali risarcimenti di danni previsti dal comma 5 dell’art. 332 (1).

Giurisdizione – Indennizzo - Indennizzo per sgomberi e occupazioni militari – Giurisdizione amministrativa - Esclusione.


La domanda avente ad oggetto la spettanza dell’indennità per sgomberi e occupazioni militari di cui all’art. 332, comma 5 del c.m., con la quale si lamenti la contrazione dell’attività di locazione di natanti e imbarcazioni da diporto, muovendo la contestazione dagli effetti riflessi della condotta materiale posta in essere dall’Amministrazione, ma pienamente conforme al provvedimento di sgombero dello specchio d’acqua rimasto incontestato, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (la sentenza precisa che alle medesime conclusioni si addiviene muovendo dalla norma enunciata dall’art. 133, comma 1, lett. g) del c.p.a., poiché la norma tratteggia un’eloquente riserva assoluta di giurisdizione ordinaria relativamente alle controversie aventi ad oggetto gli aspetti patrimoniali collegati all’emanazione di un atto espropriativo o di un atto in senso lato ablativo, tale dovendosi considerare quello di sgombero dello specchio d’acqua che inibisce il diritto di navigare nella zona di riferimento (c.d. ablazione personale) (2).

(1) Precedenti conformi: non risultano precedenti in termini.
Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.
(2) Precedenti conformi: non risultano specifici precedenti in termini. Sulla giurisdizione nel caso di controversie aventi ad oggetto gli aspetti patrimoniali collegati all’emanazione di un atto espropriativo Cass. civ. sez. un. 2021, n. 20691.
Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.


Veröffentlichungsjahr:

2023

Sachbereich:

GIURISDIZIONE (in genere, amministrativa)

MILITARE

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten