Requisito speciale dell’idoneità professionale in capo all’ausiliaria e avvalimento operativo
Requisito speciale dell’idoneità professionale in capo all’ausiliaria e avvalimento operativo
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Avvalimento – Impresa ausiliaria - Requisiti speciali – Idoneità professionale – Ambito applicativo - Avvalimento operativo
Nell’avvalimento di garanzia, l’impresa ausiliaria non è gravata della dichiarazione, da effettuarsi nel documento unico di gara europeo di cui all’art. 91, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in ordine al possesso dei requisiti di ordine speciale, di cui all’art. 100, comma 1, lett. a) del citato d.lgs. n. 36 del 2023, tra cui si colloca il requisito dell’idoneità professionale. La predetta dichiarazione trova, pertanto, applicazione unicamente in riferimento all’avvalimento tecnico-operativo. Del resto, l’idoneità professionale, che deve essere distinta dalla capacità tecnico-professionale (attenendo quest’ultima alla titolarità di un requisito abilitativo comprovato dall’iscrizione negli appositi albi professionali), consiste nell’esperienza concreta dell’operatore economico e nulla ha a che vedere con la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico, espressa mediante avvalimento di garanzia. (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 17 maggio 2021, n. 3822 del 2021, 26 aprile 2018, n. 2527.
Veröffentlichungsjahr:
2025
Sachbereich:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, AVVALIMENTO
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten