La natura e conseguenze del c.d. "remand" in sede cautelare

La natura e conseguenze del c.d. "remand" in sede cautelare


Giustizia amministrativa – Tutela cautelare – Ordinanza cautelare propulsiva – Remand – Provvedimento sostitutivo – Cessazione della materia del contendere – Sopravvenuto difetto di interesse

Qualora l’amministrazione, nell’adozione di un nuovo provvedimento a seguito di ordinanza cautelare propulsiva (c.d. remand), manifesti in maniera espressa e inequivoca che tale determinazione sia il frutto di una nuova e autonoma volontà di provvedere sulla vicenda sub iudice (e non mera esecuzione a quanto statuito nell’ordinanza cautelare) sarà possibile qualificare quest’ultima a guisa di nuovo provvedimento amministrativo, sostitutivo del precedente, con conseguente cessazione della materia del contendere ovvero improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuto difetto di interesse, a seconda se il nuovo atto abbia contenuto satisfattivo, o meno, della pretesa dedotta in giudizio dal ricorrente. (1).

In motivazione la sezione ha rilevato che il diverso orientamento descritto in nota avrebbe l’effetto di attribuire alla parte ricorrente, per il solo fatto di avere adottato un’ordinanza propulsiva, un vantaggio addirittura maggiore di quello che deriverebbe dall’accoglimento della domanda di annullamento nella sede di merito, con evidente snaturamento delle caratteristiche e della finalità delle misure cautelari. È stato poi riportato l'orientamento di cui al C.g.a., sez. giur., decreto 27 gennaio 2024, n. 38 secondo cui la tecnica del "remand" all’amministrazione affinché sia costretta a rinnovare la valutazione della vicenda ancor prima che su di essa si decida con sentenza, non può considerarsi processualmente in toto compatibile né con lo strumento decretale, né, più in generale, con la stessa sede cautelare che, per sua natura, non dovrebbe poter definire il giudizio sull'atto impugnato né, dunque, potrebbe ordinare di confezionarne uno nuovo, impugnabile con motivi aggiunti. Si veda sul tema Corte cost. 21 dicembre 2021, n. 248 oggetto della News US n. 8 del 17 gennaio 2022.

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2023, n. 5662; sez. V, 14 giugno 2022, n. 4820. Difformi: T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 10 febbraio 2025, n. 518; T.a.r. per la Sicilia, sez. V, 4 novembre 2024, n. 3016; T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. I, 18 luglio 2024, n. 532; T.a.r. per il Lazio, sez. IV, 18 gennaio 2024, n.888 (secondo cui il nuovo provvedimento, anche se indotto da un'ordinanza cautelare, costituisce espressione di una funzione amministrativa e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale, implicando il definitivo superamento delle valutazioni poste alla base del provvedimento confermato, sicché la parte ricorrente non conserva più interesse alla coltivazione dell'impugnativa proposta avverso l’originario provvedimento che, pertanto, è destinata ad essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse concentrandosi l’interesse all’azione avverso il nuovo provvedimento adottato dall’amministrazione a seguito della rinnovata istruttoria e motivazione).


Veröffentlichungsjahr:

2025

Sachbereich:

GIUSTIZIA amministrativa

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten